Sentenza n. 8191/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione del Provvedimento del Ministero dell'Interno prot. -OMISSIS-, emesso il 21.06.-OMISSIS- e notificato all'interessato in data 20.10.-OMISSIS- dal Comune di-OMISSIS-, con il quale è stato disposto il rigetto dell'istanza di richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per residenza decennale ininterrotta sul territorio dello Stato Italiano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su una condanna per falsità materiale in autorizzazioni amministrative
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana per residenza decennale, deducendo l'erroneità del presupposto fattuale relativo a una condanna per falsità materiale, che egli assumeva di non aver mai riportato. In particolare, ha contestato la riferibilità della condotta penalmente rilevante alla propria persona, evidenziando di trovarsi all'aeroporto di Malpensa nel giorno in cui il reato sarebbe stato commesso a Siena. Ha inoltre rilevato che le relazioni della Prefettura e della Questura di Rimini richiamate dall'amministrazione riguardavano un soggetto diverso, indicato come Barinia Mohamed, prospettando quindi una possibile sostituzione di identità o contraffazione. Il ricorso ha censurato il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego, in relazione all'insufficiente verifica dell'effettiva riferibilità al richiedente dei fatti ostativi valorizzati dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, imponendo all'amministrazione il riesame dell'istanza. Il Collegio ha ribadito che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, della l. n. 91/1992, implica un'amplissima discrezionalità amministrativa, diretta a valutare l'integrazione stabile dello straniero nella comunità nazionale, anche sotto i profili della condotta, della sicurezza, della situazione economica e familiare e del rispetto dei valori di convivenza civile. Il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e riguarda l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione amministrativa. Nel caso concreto, tuttavia, l'amministrazione aveva fondato il giudizio di non compiuta integrazione su una segnalazione penale senza svolgere i necessari approfondimenti, nonostante le puntuali osservazioni del richiedente circa la propria presenza a Malpensa nel giorno del fatto e circa la non pertinenza delle relazioni prefettizia e questorile, riferite a un'altra persona. Tali circostanze rendevano non verificata la riferibilità dei fatti al ricorrente e determinavano il difetto di motivazione del provvedimento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, l. n. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La disposizione attribuisce all'amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale, finalizzato a valutare l'integrazione stabile del richiedente nella comunità nazionale e la sua idoneità a divenire cittadino.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati personali, in particolare dei dati relativi alla salute, ai fini dell'oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati personali particolari nella diffusione della sentenza.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, volto a verificare il definitivo e stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale mediante una valutazione complessiva della condotta, della situazione economica e familiare, dell'integrazione sociale e del rispetto dei valori di convivenza civile.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione è estrinseco e comprende la verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità e riferibilità dei fatti valorizzati dall'amministrazione e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione prognostica riservata all'amministrazione.
- Un diniego di cittadinanza fondato su precedenti o condotte penalmente rilevanti è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l'amministrazione non verifichi adeguatamente che i fatti ostativi siano effettivamente riferibili al richiedente, soprattutto in presenza di elementi documentali e osservazioni difensive idonei a porre in dubbio l'identità dell'autore dei fatti.
- L'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità in materia di cittadinanza, non può fondare il giudizio di non integrazione su relazioni o informazioni riferite a soggetti diversi dal richiedente senza previamente chiarire la loro effettiva riferibilità alla persona interessata.
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