Cassazione Penale, Sentenza n. 1001/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vaccaro impugna la sentenza di appello per più censure: (i) contraddittorietà nella valutazione dell'attendibilità delle sue spiegazioni circa l'origine dell'assegno ricevuto; (ii) mancata motivazione circa l'illeggibilità della fotocopia della carta d'identità del presunto cedente rumeno; (iii) omessa spiegazione del criterio logico seguito per ritenere inverosimile la sua giustificazione una volta eliminate le ragioni appena dette; (iv) mancata valutazione degli elementi difensivi che dimostrerebbero la buona fede, cioè il deposito dell'assegno sul conto, il prelievo parziale e la restituzione parziale alla banca quando apprese la provenienza illecita
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha confermato che la valutazione dei giudici di merito (tribunale e corte d'appello) era coerente e conforme: le spiegazioni di Vaccaro sull'origine dell'assegno sono state ritenute inattendibili, la fotocopia del documento non era idonea a identificare il cedente e la modalità della compravendita (valore elevato della merce, mancata verifica della solvibilità) rafforzano il convincimento della mala fede. La restituzione parziale di 2.000 euro non è stata ritenuta prova della buona fede. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende. La questione della prescrizione invocata dalla difesa non è stata dichiarata dalla Corte perché l'inammissibilità del ricorso impedisce di formare valido rapporto di impugnazione utile per rilevare l'estinzione successiva del reato
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato quale base per la condanna alle spese e per l'operatività delle conseguenze della inammissibilità del ricorso
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della eccezione difensiva sulla prescrizione sopravvenuta; la Corte rileva che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere ora la estinzione per prescrizione ai sensi di tale articolo
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 35535/2007, Ruggiero)
Principio secondo cui l'imputato non è tenuto a provare la provenienza lecita del bene, ma deve fornire un'"attendibile spiegazione" dell'origine del possesso, che costituisce onere di allegazione valutabile dal giudice di merito
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 12433/2009, Nocera)
Conferma che la ricettazione può essere punita anche a titolo di dolo eventuale quando l'agente rappresenti la concreta possibilità della provenienza illecita e accetti il rischio
Massime di principio
- Quando sentenza di primo grado e sentenza d'appello sono conformi nella valutazione probatoria formano un unico corpo argomentativo; i motivi che non apportano elementi nuovi difficilmente reggono in Cassazione
- In reati di ricettazione l'imputato non deve provare la lecita provenienza del bene, ma è obbligato ad allegare e fornire spiegazioni attendibili sull'origine del possesso; l'assenza o l'inattendibilità di tali spiegazioni può essere indice di consapevolezza della provenienza illecita
- La restituzione parziale o successiva dell'importo ricevuto non è automaticamente prova della buona fede; va valutata nel contesto complessivo degli elementi (valore della merce, modalità della cessione, documentazione prodotta)
- In presenza di una "doppia conforme" il giudice d'appello non è tenuto a confutare punto per punto tutte le argomentazioni difensive: è sufficiente una motivazione logica e adeguata che dimostri il convincimento del giudice
- Se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile non si forma il relativo rapporto di impugnazione, per cui non è possibile ottenere dalla Corte la pronuncia sulla sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione
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