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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2731/2022 del 28/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 1999 relativo all'attività di bar-caffè, fondato su metodo induttivo per maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP e IVA; il ricorrente ha censurato: (i) la presunta omissione da parte della CTR di verificare il deposito presso la segreteria della copia dell'atto di appello notificato dall'Agenzia; (ii) l'illegittimità dell'accertamento induttivo per mancanza di elementi presuntivi 'gravi, precisi e concordanti' e per l'impossibilità di esibire estratti conto bancari non imputabile al contribuente (aveva chiesto i documenti alla banca senza ottenerli).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha accertato d'ufficio, tramite esame del fascicolo, che copia dell'atto di appello dell'Agenzia era stata effettivamente depositata in data 10/05/2007, quindi nessun vizio procedurale. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità in quanto le doglianze erano confuse, coacervate oltre i limiti delle Sezioni Unite e, in sostanza, miravano a un nuovo giudizio di fatto (vietato in cassazione). La decisione di merito che ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo per la mancata esibizione di documentazione extracontabile e per la significativa discrasia tra ricavi dichiarati e ricavi stimati è stata confermata. Il ricorrente è condannato alle spese di cassazione (liquidate in euro 5.600,00).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53 comma 2

    La disposizione processuale sulle notifiche e depositi è stata verificata dalla Corte: la mancata produzione in prima istanza non impediva il controllo d'ufficio da parte della cassazione e, accertato il deposito in data 10/05/2007, non sussisteva vizio procedurale.

  • L. n. 248/2005, art. 3‑bis comma 7 (modifica)

    Rilevata come richiamo normativo relativo alle modifiche procedurali; la Corte ha valutato la regolarità dell'adempimento richiesto dalla norma nel caso concreto.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 37, 38, 39, 52

    Norme sul procedimento di accertamento e sugli obblighi documentali e probatori in materia fiscale: la Corte ha ritenuto compatibile l'uso del metodo induttivo quando l'Amministrazione dimostra elementi presuntivi e il contribuente non esibisce documentazione extracontabile.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 54, 55

    Riferimenti normativi relativi all'IVA e ai poteri istruttori; la non esibizione di documenti richiesti giustifica, se supportata da presunzioni, l'accertamento induttivo ai fini IVA.

  • Codice Civile, artt. 2697, 2727, 2729

    Norme sulla prova e sulle presunzioni: la decisione richiama il principio che l'onere della prova grava sulla parte che afferma i fatti, e che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti per fondare l'accertamento.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, n. 3 e n. 5

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in parte error in procedendo (giudicabile tramite esame del fascicolo) e in parte richieste di nuovo esame del fatto, quindi inammissibili.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. Un. 06/05/2015, n. 9100

    Richiamata per i limiti ammissibili nella contestazione della motivazione e per il divieto di coacervazione di doglianze; la Corte ha applicato il principio che il ricorso non deve aggregare plurime censure in modo indifferenziato.

Massime di principio

  • Il deposito e la regolarità formale degli atti di impugnazione devono essere verificati sul fascicolo: in cassazione il giudice può controllare direttamente il 'fatto processuale' quando il ricorrente lo indica; per contestare un vizio procedurale è necessario provare l'assenza dell'adempimento.
  • L'accertamento induttivo è legittimo se l'Amministrazione fiscale fonda la ricostruzione su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti e il contribuente non produce documentazione extracontabile utile a confutare la ricostruzione.
  • Se il contribuente non riesce a esibire estratti conto o documenti bancari, è importante conservare e poter dimostrare le richieste formali fatte alla banca (richieste scritte, ricevute, certificazione di mancata produzione) per rendere credibile l'asserita impossibilità di esibizione.
  • In sede di cassazione non è ammesso il riesame del fatto e delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito; le doglianze devono essere specifiche, separate e non 'coacervate' altrimenti sono dichiarate inammissibili.
  • Proceduralmente, l'organo accertatore deve rispettare lo statuto dei diritti del contribuente; tuttavia, il mancato rispetto formale produce effetto solo se effettivamente dimostrabile e incisivo sul diritto di difesa.

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