Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28170/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR Lombardia e, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, mentre ha condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione di imposta di registro emesso a seguito della revoca di agevolazioni fiscali concesse per l'acquisto di terreni ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, conv. in legge. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell'agevolazione, che i terreni acquistati fossero ubicati in aree nelle quali l'uso agricolo era consentito e coerente con la destinazione dell'area, benché tali aree non fossero formalmente qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 e degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, sostenendo che la CTR aveva erroneamente equiparato la mera utilizzabilità agricola alla qualificazione urbanistica agricola del bene.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009

    L'agevolazione per l'acquisto di terreni richiede che l'area sia formalmente qualificata come agricola dallo strumento urbanistico; non basta la sola consentita utilizzazione agricola del suolo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta una censura per violazione di legge.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato insieme all'art. 14 per sostenere l'interpretazione della norma agevolativa secondo il criterio letterale/sistematico.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato insieme all'art. 12 per escludere un'interpretazione estensiva dell'agevolazione fiscale.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la qualificazione fiscale del bene compravenduto va desunta dalle previsioni urbanistiche vigenti al momento dell'atto, che incidono sulle caratteristiche giuridiche rilevanti ai fini tributari.
  • Ai fini delle agevolazioni per l'acquisto di terreni, non è sufficiente che lo strumento urbanistico consenta un uso agricolo del fondo o imponga limiti edificatori coerenti con la pianificazione: occorre che il terreno sia formalmente inserito tra le aree agricole.
  • La concreta utilizzazione del bene o la sua utilizzabilità agricola non sono decisive quando la disciplina agevolativa richiede una qualificazione urbanistica specifica.
  • Quando la controversia è definita solo da un errore di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImposta di registro
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.