Cassazione Penale, Sentenza n. 39571/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e per reati connessi. Il ricorrente, tramite il difensore, denunciava: nullità per inosservanza/erronea applicazione della legge penale; carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla gravità indiziaria e sul ruolo apicale attribuito a Testa; contrasto tra la limitata contestazione numerica di delitti-fine e la qualificazione di "protagonismo"; mancata prova della specifica qualifica di "promotore"; difetto di autonoma valutazione degli indizi da parte del Tribunale del Riesame (art. 292 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze costituissero, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e un’interpretazione alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Il Collegio ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame ampia, coerente e priva di vizi logici manifesti, idonea a fondare la gravità indiziaria e il ruolo direttivo attribuito a Testa sulla base di molteplici elementi (contatti stabili, ripartizione dei ruoli, cassa comune, rendicontazioni, conversazioni intercettate). Ha altresì escluso l’illegittimità per mancata autonoma valutazione del riesame. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/90 art. 74, comma 1
La Corte e il Tribunale del Riesame hanno ritenuto integrata la fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base dell’esercizio di una funzione sovraordinata (ruolo direttivo/di vertice) rispetto ai semplici partecipi; per la custodia cautelare la valutazione si fonda su elementi qualitativi e non solo sul numero di episodi contestati.
d.P.R. 309/90 art. 73, commi 1 e 3
Riferimento alle condotte di detenzione e/o spaccio di stupefacenti indicate come reati-fine; la Corte ha ritenuto che la gravità indiziaria per l'associazione possa essere fondata anche se formalmente contestati solo pochi episodi a un determinato indagato.
Codice penale art. 81 cpv. e art. 110
Richiamati come quadro sanzionatorio e principio di concorso di persone nel reato; il Tribunale ha valutato il concorso nei reati-fine rispetto alla posizione del ricorrente.
Codice di procedura penale art. 292, comma 2, lett. c-bis)
Norma che impone al giudice del riesame di valutare la specifica posizione degli indagati; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia fornito una autonoma e dettagliata valutazione della posizione di Testa, adempiendo all'obbligo normativo.
Codice di procedura penale art. 273
Articolo richiamato nella censura ma non emergono dalla decisione vizi relativi all'applicazione di questa norma; la Corte ha rigettato la doglianza come indebita rivalutazione dei fatti.
Codice di procedura penale art. 309, comma 9
Norma processuale evocata nella censura originaria; la sentenza non ha ritenuto che vi fosse violazione delle regole procedurali richiamate.
Codice di procedura penale art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha formalmente fatto riferimento a queste lettere ma la Corte ha ritenuto le doglianze, nella sostanza, come contestazione fattuale non sindacabile in questa sede.
Codice di procedura penale art. 616
Applicata per la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019 (Irabor)
Richiamata per affermare che, in sede di impugnazioni cautelari, escludere la qualifica di organizzatore non produce necessariamente vantaggio per l'indagato, poiché la mera partecipazione al sodalizio può giustificare la misura cautelare.
Corte Costituzionale, sentenza 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non ci fossero elementi che dimostrassero colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentito un nuovo sindacato di merito sui fatti: le critiche che si risolvono in una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- Per la gravità indiziaria relativa all'associazione di stampo mafioso o al traffico di stupefacenti, conta la valutazione qualitativa degli elementi (ruoli, rendicontazioni, linguaggio convenzionale, struttura organizzativa) e non soltanto il numero di episodi formalmente contestati a ciascun indagato.
- Il Tribunale del Riesame può dichiarare di condividere l'orientamento del GIP purché svolga una valutazione autonoma e motivata delle intercettazioni e degli indizi; il richiamo alla motivazione precedente non è di per sé sufficiente se manca un'analisi autonoma.
- La qualificazione del ruolo (promotore/organizzatore vs mero partecipe) ai fini cautelari si misura sull'effettivo esercizio di funzioni sovraordinate e direttive; tuttavia, nei limiti delle impugnazioni cautelari, la censura sulla sola qualificazione giuridica può essere irrilevante se la partecipazione al sodalizio giustifica comunque la misura.
- Le apparenti "contraddizioni" derivanti da scambi di ruoli o rapporti fra più sodali non escludono automaticamente la sussistenza di un ruolo direttivo se il quadro complessivo degli indizi lo sostiene.
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