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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46750/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello del 30/04/2024 che confermava, nei confronti del ricorrente, condanne per violazioni del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduceva: 1) carenza di motivazione rispetto all'eccezione di nullita della sentenza di primo grado per mancato rinvio dell'udienza preliminare del 12/01/2021; 2) uso in decisione di un DVD prodotto dal PM ma mai formalmente acquisito e indicizzato, con violazione delle norme sull'acquisizione della prova; 3) motivazione apparente e insufficiente riguardo al riconoscimento della recidiva, fondata su precedenti penali risalenti nel tempo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto adeguata la motivazione dell'appello e del G.U.P., che avevano valutato intempestivita della richiesta di differimento, assenza di documentazione probante e mancata dimostrazione della necessaria presenza del difensore al processo parallelo. Sul secondo motivo ha dichiarato il vizio inammissibile per mancanza di specificita: il ricorso non indicava quali atti del DVD fossero stati utilizzati e in che modo decisivo ai fini della condanna. Sul terzo motivo ha confermato la valutazione della recidiva, ritenendo che i precedenti, sebbene risalenti, erano oggettivamente gravi e indicativi di inclinazione criminale, coerenti con il disegno criminoso accertato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sostanziale oggetto delle condanne per reati tributari; nel procedimento i fatti contestati sono valutati alla luce delle disposizioni del d.lgs. n. 74/2000.

  • art. 420-ter cod. proc. pen., commi 1 e 5

    Regole sulla motivazione della sentenza di appello: richiede argomentazioni sufficienti. La Corte ha ritenuto che l'appello avesse fornito motivazioni adeguate non manifestamente illogiche e quindi non censurabili in Cassazione.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Disciplina delle istanze di differimento/collegamento tra procedimenti e relative esigenze difensive; la Corte ha valutato che la richiesta di differimento non fosse tempestiva né documentata e non dimostrasse la imprescindibile presenza del difensore.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norme procedurali connesse alla gestione delle udienze e dei rinvii; richiede valutazione del bilanciamento degli interessi processuali, che la Corte d'appello ha effettuato adeguatamente.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione di atti e supporti probatori. Il giudice può ordinare l'acquisizione formale e l'indicizzazione; tuttavia, la censura sull'uso del DVD è stata respinta per mancanza di specificazione degli atti e della loro decisivita.

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Principi sul contraddittorio e sulle modalita di acquisizione della prova orale e documentale; la Corte ha ritenuto che la questione posta non fosse sufficientemente specifica da dimostrare una violazione del contraddittorio.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Consente l'avvalimento del difensore di sostituto; la Corte ha osservato che l'uso di un sostituto in precedenti udienze riduce il rilievo della mancata presenza personale del difensore nel procedimento parallelo.

Massime di principio

  • Le richieste di differimento o di collegamento con altri procedimenti devono essere tempestive e documentate, specificando la necessità della presenza del difensore; in mancanza, il giudice può legittimamente respingerle.
  • L'impugnazione per carenza di motivazione richiede che la critica riguardi vizi manifesti o argomentazioni chiaramente illogiche; motivazioni articolate e fondate su elementi oggettivi sono difficilmente censurabili in Cassazione.
  • Contestazioni sull'utilizzo di supporti informatici o multimediali richiedono specificita: bisogna indicare quali atti sono contenuti nel supporto, come sono stati effettivamente usati nel processo e in che modo hanno inciso in modo decisivo sulla decisione.
  • La mancata acquisizione formale di un documento o supporto puo' costituire vizio procedurale, ma per ottenere l'annullamento occorre dimostrare il pregiudizio concreto e la decisivita della prova non acquisita.
  • La recidiva puo' essere riconosciuta anche con precedenti risalenti nel tempo se questi sono oggettivamente gravi e indicano una persistente inclinazione criminale, specie se coerente con il disegno criminoso accertato nel processo attuale.
  • Chi propone ricorso deve formulare motivi specifici e dettagliati; censure generiche o prive di collegamento diretto con l'esito della sentenza rischiano di essere dichiarate inammissibili o infondate.

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