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Sentenza

Sentenza del 19/06/2018 n. 2797 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Iva - Fatture passive - Determinazione aliquota - Errore cedente - Sanzione - Diritto di rivalsa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è favorevole al cessionario o committente: l'IVA addebitata in eccesso per errore del cedente resta detraibile nella misura indicata in fattura. Si applica una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10.000 euro. Il diritto di rivalsa è escluso soltanto quando l'operazione è riconducibile a una frode fiscale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda l'errore del cedente o prestatore nell'applicazione dell'aliquota IVA, quando l'imposta esposta in fattura è superiore a quella effettivamente prevista per l'operazione. Dal 1° gennaio 2018, il cessionario o committente può detrarre l'IVA indicata in fattura anche se eccedente rispetto a quella dovuta, purché l'operazione non faccia parte di una frode fiscale. L'errore comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, ma non esclude di per sé il diritto di rivalsa e di detrazione.

Norme richiamate

  • Normativa IVA vigente dal 1° gennaio 2018

    sanzione amministrativa compresa tra euro 250 ed euro 10.000

    In caso di aliquota IVA erroneamente applicata in misura superiore, il cessionario o committente può detrarre l'imposta indicata in fattura, nonostante l'eccedenza, con applicazione della sanzione prevista.

  • Disciplina del diritto di rivalsa IVA

    Il diritto del cedente di rivalersi dell'IVA nei confronti del cessionario non viene meno per il solo errore nell'aliquota; è escluso esclusivamente quando l'operazione si inserisce in una frode fiscale.

Massime di principio

  • L'errata applicazione di un'aliquota IVA superiore a quella corretta non comporta automaticamente l'indetraibilità dell'imposta per il cessionario in buona fede.
  • La detrazione può essere riconosciuta sulla base dell'importo IVA esposto in fattura, fermo restando il pagamento della sanzione amministrativa prevista.
  • È essenziale distinguere l'errore meramente formale o interpretativo dalla partecipazione consapevole a una frode: solo quest'ultima può impedire la detrazione e il diritto di rivalsa.
  • Il cessionario dovrebbe verificare la correttezza dell'aliquota e conservare la documentazione che dimostri la propria buona fede e l'effettiva natura dell'operazione.
  • Il principio riguarda gli errori nell'aliquota applicata dal cedente e non legittima la detrazione di imposte non effettivamente addebitate o relative a operazioni inesistenti.

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