Sentenza del 19/06/2018 n. 2797 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Fatture passive - Determinazione aliquota - Errore cedente - Sanzione - Diritto di rivalsa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole al cessionario o committente: l'IVA addebitata in eccesso per errore del cedente resta detraibile nella misura indicata in fattura. Si applica una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10.000 euro. Il diritto di rivalsa è escluso soltanto quando l'operazione è riconducibile a una frode fiscale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'errore del cedente o prestatore nell'applicazione dell'aliquota IVA, quando l'imposta esposta in fattura è superiore a quella effettivamente prevista per l'operazione. Dal 1° gennaio 2018, il cessionario o committente può detrarre l'IVA indicata in fattura anche se eccedente rispetto a quella dovuta, purché l'operazione non faccia parte di una frode fiscale. L'errore comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, ma non esclude di per sé il diritto di rivalsa e di detrazione.
Norme richiamate
Normativa IVA vigente dal 1° gennaio 2018
sanzione amministrativa compresa tra euro 250 ed euro 10.000
In caso di aliquota IVA erroneamente applicata in misura superiore, il cessionario o committente può detrarre l'imposta indicata in fattura, nonostante l'eccedenza, con applicazione della sanzione prevista.
Disciplina del diritto di rivalsa IVA
Il diritto del cedente di rivalersi dell'IVA nei confronti del cessionario non viene meno per il solo errore nell'aliquota; è escluso esclusivamente quando l'operazione si inserisce in una frode fiscale.
Massime di principio
- L'errata applicazione di un'aliquota IVA superiore a quella corretta non comporta automaticamente l'indetraibilità dell'imposta per il cessionario in buona fede.
- La detrazione può essere riconosciuta sulla base dell'importo IVA esposto in fattura, fermo restando il pagamento della sanzione amministrativa prevista.
- È essenziale distinguere l'errore meramente formale o interpretativo dalla partecipazione consapevole a una frode: solo quest'ultima può impedire la detrazione e il diritto di rivalsa.
- Il cessionario dovrebbe verificare la correttezza dell'aliquota e conservare la documentazione che dimostri la propria buona fede e l'effettiva natura dell'operazione.
- Il principio riguarda gli errori nell'aliquota applicata dal cedente e non legittima la detrazione di imposte non effettivamente addebitate o relative a operazioni inesistenti.
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