Cassazione Civile, Ordinanza n. 18874/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una banca aveva chiesto il rimborso parziale dell'IRAP versata per l'anno 2003, sostenendo che gli importi erano stati calcolati applicando aliquote regionali della Toscana e del Veneto che riteneva illegittime perché in contrasto con la disciplina statale e con la Costituzione. L'Ufficio aveva lasciato formarsi il silenzio-diniego; la CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello della banca e annullato il diniego tacito. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) ha sostenuto che la sanatoria introdotta dalla L. n. 350/2003 avrebbe reso comunque applicabili le maggiorazioni regionali IRAP deliberate da Toscana e Veneto; 2) ha dedotto che, per la Toscana, la sospensione delle maggiorazioni prevista dalla L. n. 289/2002 non operasse perché la legge regionale avrebbe ridotto e non aumentato l'aliquota; 3) ha affermato che, per il Veneto, la CTR aveva erroneamente ritenuto applicabile l'aliquota ordinaria del 4,25% invece di quella del 4,75% già vigente per l'anno 2002, con conseguente errata determinazione del diritto al rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha ritenuto che la sanatoria di cui alla L. n. 350/2003, art. 2, comma 22, non si applichi alle maggiorazioni IRAP regionali legittimamente deliberate nell'ambito dei poteri attribuiti alle Regioni, poiché tale norma riguarda disposizioni emanate in modo non conforme ai poteri regionali. Ha invece affermato che la sospensione prevista dalla L. n. 289/2002 va letta con riferimento all'aliquota già vigente nel 2002, e non all'aliquota ordinaria, sicché in Toscana la riduzione al 4,40% non era colpita dalla sospensione, mentre in Veneto la CTR ha errato nel porre a base del rimborso il 4,25% anziché il 4,75% vigente nel 2002. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. a), L. 27 dicembre 2002, n. 289
"deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi"
La sospensione riguarda gli aumenti IRAP regionali deliberati dopo il 29 settembre 2002 che non si limitino a confermare l'aliquota vigente nel 2002; il parametro di confronto è l'aliquota del 2002, non quella ordinaria.
art. 2, comma 21, L. 24 dicembre 2003, n. 350
"fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni"
La sospensione delle maggiorazioni regionali IRAP è stata prorogata sino al 31 dicembre 2004, con effetti dal periodo d'imposta successivo.
art. 2, comma 22, L. 24 dicembre 2003, n. 350
"nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti"
La sanatoria opera solo per disposizioni regionali emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti dalla normativa statale, non per le maggiorazioni IRAP adottate legittimamente nell'ambito dei poteri regionali.
art. 16, comma 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Attribuisce alle Regioni il potere di variare l'aliquota IRAP entro il limite massimo previsto, potere rilevante ai fini della legittimità delle deliberazioni regionali esaminate.
art. 45, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Per i soggetti bancari e assicurativi stabilisce aliquote transitorie; nel caso esaminato la Corte assume come aliquota di riferimento per il 2002 quella del 4,75%.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la definizione camerale del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia nei tre motivi.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546
Il silenzio dell'Ufficio sulla richiesta di rimborso ha determinato la formazione del silenzio-diniego impugnabile in sede tributaria.
Massime di principio
- La sanatoria che intervenga su disposizioni regionali in materia tributaria non può essere estesa oltre il suo ambito testuale: se è riferita a norme emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti, non copre le deliberazioni regionali adottate legittimamente nell'esercizio del potere di variazione dell'aliquota.
- Quando una disposizione statale sospende gli aumenti di un'aliquota regionale "non confermativi" di quella in vigore per l'anno precedente, il confronto va fatto con l'aliquota effettivamente vigente nell'anno di riferimento e non con l'aliquota ordinaria base del tributo.
- In tema di IRAP, la verifica della legittimità di una maggiorazione o riduzione regionale richiede di distinguere tra aumento rispetto all'aliquota ordinaria e conferma o modifica rispetto all'aliquota già applicata nell'anno precedente: solo la prima lettura può essere fuorviante se la norma statale si riferisce espressamente all'aliquota vigente nel 2002.
- Ai fini del rimborso di imposta, il giudice di merito deve individuare correttamente l'aliquota applicabile nel periodo di imposta di riferimento, poiché l'eventuale errore sul dato base incide direttamente sulla quantificazione dell'eventuale eccedenza rimborsabile.
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