Cassazione Penale, Sentenza n. 12236/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 47 Ord. pen. e per mancanza/illogicità della motivazione. Si censura l'errata indicazione della data di fine pena (26/06/2028 anziché 26/10/2026) che avrebbe inciso sulla valutazione della "distanza" del termine della pena; la mancata valutazione di precedenti ormai depenalizzati o di carichi pendenti già definiti (taluni con assoluzione); l'omessa valorizzazione degli elementi positivi del comportamento intramurario (assenza di richiami disciplinari, avvio percorso scolastico, rapporti corretti con operatori e familiari) e la difettosa considerazione dell'osservazione intramuraria, la cui relazione di sintesi non sarebbe stata acquisita o non avrebbe avuto rilievo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo esame. La Corte ha rilevato che: a) la data corretta del fine pena è il 26/10/2026 (in base all'ordine di scarcerazione e alla ricalcolazione dopo l'applicazione della disciplina del reato continuato), pertanto l'indicazione errata del 26/06/2028 poteva incidere sulla valutazione della concedibilità della misura alternativa; b) il Tribunale ha omesso di acquisire e valorizzare la relazione di osservazione intramuraria, benché l'osservazione costituisca presupposto per la decisione (art.47 Ord. pen.) e benché il comportamento del detenuto presentasse elementi positivi; c) la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve acquisire d'ufficio la relazione di osservazione e non può far ricadere negativamente sul richiedente l'assenza del documento quando il beneficio è ammissibile e il periodo di detenzione è idoneo. Conseguentemente la decisione viene riformata in vista di nuova valutazione.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Richiede la formulazione della "doppia prognosi" e che la decisione su misure alternative sia fondata sui risultati dell'osservazione della personalità condotta in istituto; la relazione di osservazione (almeno un mese) deve essere acquisita e adeguatamente valorizzata dal giudice
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il provvedimento di ricalcolo/ridefinizione della pena (ordenanza ex art. 671) che ha prodotto la data corretta di fine pena (26/10/2026)
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione all'applicazione della disciplina del reato continuato che ha influenzato la riconsiderazione della pena e il relativo calcolo temporale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per la sintetica indicazione del motivo del ricorso in cassazione ai sensi della disciplina delle impugnazioni
Massime di principio
- Un errore materiale o di calcolo della data di fine pena può essere decisivo: se incide sulla "distanza" del termine della pena e quindi sulla valutazione della concedibilità della misura alternativa, il provvedimento è vulnerabile e può essere annullato
- Per l'ammissione alle misure alternative il giudice deve basarsi sulla relazione di osservazione intramuraria (di norma almeno un mese): se la relazione manca o non è stata acquisita, il Tribunale deve provvedere d'ufficio e non può penalizzare l'interessato per tale mancanza
- Elementi positivi del comportamento intramurario (assenza di richiami disciplinari, partecipazione a percorsi formativi, rapporti corretti) vanno adeguatamente valutati e possono influire sulla doppia prognosi richiesta dall'art. 47 Ord. pen.
- Il giudice deve considerare lo stato effettivo dei precedenti e dei "carichi pendenti": reati depenalizzati o processi definitivamente conclusi (anche con assoluzione) non devono essere trattati come ostativi senza verifica
- In presenza di vizi di fatto o di omissioni motivazionali rilevanti (es. mancata acquisizione di relazioni o dati errati), la correttezza formale della motivazione è essenziale e l'assenza di adeguata istruttoria può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame
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