Cassazione Penale, Ordinanza n. 16603/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice, oltre che per la contestata recidiva. I motivi dedotti attaccavano il trattamento sanzionatorio: da un lato si lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 219 del R.D. 267/1942 e delle attenuanti generiche; dall'altro si censurava l'eccessività della pena. La Corte rileva che i primi due motivi riproducevano in modo pedissequo le doglianze già svolte in appello, senza offrire una critica specifica e argomentata alla motivazione di secondo grado. Quanto alla pena, osserva che la doglianza non è proponibile in sede di legittimità quando mira a sollecitare una nuova valutazione discrezionale del giudice di merito, trattandosi di scelta rimessa ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; nella specie la Corte di merito aveva motivato in modo congruo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non deducibili i motivi sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 219 R.D. 267/1942 e delle attenuanti generiche perché meramente reiterativi e non specifici, nonché manifestamente infondata la censura sull'entità della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna già confermata in appello per bancarotta fraudolenta documentale.
art. 217, comma 2, R.D. 267/1942
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna già confermata in appello per bancarotta semplice.
art. 99, comma 4, c.p.
Richiamo alla recidiva contestata e ritenuta nella decisione di merito.
art. 219 R.D. 267/1942
Attenuante invocata dal ricorrente; la Corte ne rileva il mancato riconoscimento, ma dichiara la censura inammissibile perché meramente reiterativa e non specifica.
art. 132 c.p.
Richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti legali.
art. 133 c.p.
Richiamato per i criteri di commisurazione della pena e per sostenere la legittimità della motivazione del giudice di merito.
artt. 216, 217 e 219 R.D. 267/1942
Norme della legge fallimentare coinvolte nella contestazione e nei motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre, senza specifica critica, le doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito.
- La censura sul mancato riconoscimento di attenuanti è scrutinabile solo se introduce argomenti specifici contro la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle stesse allegazioni è motivo apparente e quindi inammissibile.
- La determinazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena quando la motivazione di quest'ultimo sia adeguata e riferita agli elementi ritenuti decisivi.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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