Sentenza del 25/09/2019 n. 23864 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
M.M. ha impugnato per cassazione il rigetto della richiesta di rimborso dell'IRAP 2004. Sosteneva che il precedente giudicato, relativo alla cartella esattoriale emessa sulla base della sua dichiarazione fiscale, avesse accertato soltanto l'obbligo di versamento derivante dalla dichiarazione, e non l'effettiva sussistenza dei presupposti sostanziali dell'imposta. Deduceva inoltre la violazione delle norme sul rimborso delle imposte indebitamente pagate, sul giudicato e sui presupposti dell'IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha chiarito che il precedente giudizio non aveva accertato nel merito l'obbligazione tributaria, ma soltanto l'obbligo di versamento dell'imposta indicata dal contribuente nella dichiarazione. Pertanto, il giudicato non impediva a M.M. di chiedere il rimborso, restando da verificare in concreto l'esistenza dei presupposti dell'IRAP. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
rimborso delle somme indebitamente pagate in caso di "inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento"
La norma consente di chiedere il rimborso delle somme non dovute anche quando il pagamento sia stato effettuato in forza di un provvedimento giudiziale. Non è corretto distinguere, ai fini del rimborso, tra obbligo di versamento e obbligazione tributaria.
Codice civile, art. 2909
autorità della cosa giudicata
Il giudicato vincola le parti nei limiti dell'oggetto effettivamente deciso. Nel caso concreto riguardava l'obbligo di versamento derivante dalla dichiarazione fiscale, ma non aveva accertato in via definitiva la sussistenza dei presupposti sostanziali dell'IRAP.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g)
atti impugnabili relativi al rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi
Il rifiuto dell'amministrazione finanziaria di restituire un tributo può essere impugnato davanti al giudice tributario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
domanda di rimborso dei tributi non dovuti
La disposizione disciplina la tutela del contribuente che chieda la restituzione di tributi ritenuti non dovuti, anche in presenza di un rifiuto tacito dell'amministrazione.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive
La norma individua il presupposto dell'IRAP. Nel giudizio di rinvio dovrà essere verificato se tale presupposto sussistesse effettivamente per il contribuente nell'anno 2004.
Massime di principio
- Il pagamento di un tributo imposto o confermato in un precedente giudizio non esclude automaticamente la possibilità di chiederne il rimborso, se il precedente giudicato ha riguardato soltanto l'obbligo formale o procedurale di versamento.
- Per stabilire l'effetto preclusivo del giudicato occorre esaminare con precisione l'oggetto e la motivazione della precedente sentenza: il giudicato copre solo ciò che è stato effettivamente deciso.
- La circostanza che il contribuente abbia indicato spontaneamente un'imposta nella dichiarazione può giustificare la riscossione sulla base dell'obbligo dichiarativo, ma non dimostra necessariamente che fossero presenti i presupposti sostanziali dell'imposta.
- La richiesta di rimborso può quindi riaprire la verifica sul merito dell'obbligazione tributaria, purché siano rispettati i termini e le modalità previsti dalla legge.
- La cassazione con rinvio non riconosce ancora definitivamente il diritto al rimborso: impone al giudice di merito di accertare se, in concreto, esistessero i presupposti dell'IRAP.
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