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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33408/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato per la realizzazione abusiva di un pontile costituito da paletti in ferro infissi nel fondo di un corso d'acqua demaniale e da una copertura in legno, con contestazione dei reati edilizio e paesaggistico di cui al capo 1 e del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale di cui al capo 2. Il Tribunale aveva irrogato due mesi di arresto ed euro 35.000 di ammenda, disponendo il ripristino dello stato dei luoghi; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 157 c.p., sostenendo che tutti i reati fossero prescritti prima della sentenza d'appello. In particolare, ha affermato che, trattandosi di opere di modesta consistenza, i reati edilizio e paesaggistico erano cessati con l'ultimazione dei lavori, comunque anteriore o quantomeno risalente all'accertamento del 26 giugno 2018, e che il termine prescrizionale, anche considerando la sospensione di un anno e sei mesi, era maturato prima della sentenza del 26 settembre 2025. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, valorizzando la rudimentalità delle opere, l'assenza di danno o pericolo per i luoghi, il grado della colpa, i motivi connessi all'attività professionale di pesca e la documentazione amministrativa prodotta.

La decisione

Il primo motivo è stato accolto limitatamente ai reati del capo 1. La Corte ha distinto la permanenza delle singole fattispecie: il reato edilizio permane durante la prosecuzione dell'attività edilizia illecita e cessa con la sospensione dei lavori, l'ultimazione dell'opera o un evento impeditivo; il reato paesaggistico, quando realizzato mediante edificazione, permane sino all'esaurimento dei lavori e non per la mera permanenza del manufatto. Per entrambi, la permanenza era cessata in epoca tale da consentire il decorso della prescrizione, maturata prima della sentenza d'appello ma dopo quella di primo grado. Il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, invece, ha natura permanente sino al rilascio della concessione o allo sgombero; poiché il pontile non era stato rimosso, la prescrizione non era maturata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. era stata dedotta in modo specifico per la prima volta in cassazione: nell'atto d'appello era stata formulata soltanto genericamente e in via assertiva. La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio per prescrizione relativamente ai reati del capo 1 e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo al residuo reato del capo 2, la cui responsabilità è divenuta irrevocabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001

    Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente durante la prosecuzione dei lavori illeciti e cessa con la sospensione dei lavori, l'ultimazione dell'opera o un evento impeditivo della prosecuzione.

  • art. 181, d.lgs. n. 42/2004

    Il reato paesaggistico realizzato mediante edificazione è permanente sino all'esaurimento dei lavori; la permanenza non è collegata alla mera sopravvivenza del manufatto dopo il completamento.

  • artt. 54 e 1161, R.D. n. 327/1942

    L'occupazione abusiva di spazio demaniale è reato permanente sino al rilascio della concessione o allo sgombero, momento dal quale decorre la prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    Il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza del reato.

  • art. 1, legge n. 103/2017

    La sospensione del termine prescrizionale prevista dalla norma deve essere computata nel calcolo della prescrizione, se applicabile ratione temporis.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando la relativa richiesta non sia stata specificamente devoluta con l'atto d'appello.

  • artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.

    In cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi d'appello, salvo le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non proponibili anteriormente.

  • art. 129 c.p.p.

    In assenza di impugnazione sulla responsabilità e di elementi evidenti per un proscioglimento nel merito, l'intervenuta prescrizione comporta l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

Massime di principio

  • Il reato di costruzione abusiva è permanente soltanto durante la prosecuzione dell'attività edilizia illecita; la permanenza cessa con la sospensione dei lavori, l'ultimazione dell'opera o un evento impeditivo della prosecuzione, e da tale momento decorre la prescrizione.
  • Per stabilire l'ultimazione di un'opera abusiva occorre verificare il completamento dell'attività edilizia secondo i requisiti indicati dalla giurisprudenza, non essendo sufficiente il mero uso effettivo del manufatto.
  • Il reato paesaggistico commesso mediante edificazione permane sino all'esaurimento dei lavori, ma non continua per il solo fatto che il manufatto rimanga esistente dopo il completamento dell'opera.
  • Il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale permane sino alla cessazione dell'occupazione, che coincide con il rilascio della concessione o con lo sgombero; la sola realizzazione dell'opera o l'accertamento del fatto non determinano necessariamente la decorrenza della prescrizione.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere specificamente devoluta con l'atto d'appello; una richiesta generica e meramente assertiva non impedisce che la questione sia dichiarata tardiva se proposta per la prima volta in cassazione.
  • L'inammissibilità derivante dalla novità della questione può essere dichiarata dalla Corte di cassazione anche quando il giudice d'appello abbia comunque esaminato nel merito una richiesta non ritualmente devoluta.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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