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Sentenza

Sentenza del 17/02/2016 n. 3095 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguardava l'avviso di accertamento integrativo IRPEF relativo al 1997, con cui erano stati imputati a F.A. maggiori redditi di capitale derivanti da ricavi extracontabili accertati nei confronti di Su. s.r.l. I ricorrenti sostenevano, tra l'altro, che l'accertamento fosse invalido perché fondato su un'attività ispettiva già dichiarata illegittima in un diverso giudizio IVA, che vi fosse un giudicato esterno vincolante, che la sentenza di primo grado fosse carente di motivazione, che mancasse la prova dell'effettiva distribuzione degli utili occulti ai soci e che dovesse essere riconosciuto il credito d'imposta sui dividendi per evitare la doppia imposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché il Ministero non era stato parte del giudizio di appello, nel quale era subentrata l'Agenzia delle Entrate. Ha invece rigettato il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate: il giudicato formatosi in una causa IVA promossa dalla società non era estensibile al giudizio IRPEF promosso dagli eredi del socio, sia per la diversità delle parti e del rapporto tributario, sia perché non era stata dimostrata la coincidenza tra le prove dichiarate inutilizzabili e quelle poste a fondamento dell'avviso integrativo. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili, in parte perché privi di interesse e in parte perché le questioni erano state riproposte tardivamente mediante memoria illustrativa anziché nell'atto di costituzione in appello. La Corte ha inoltre ritenuto comunque infondata la pretesa relativa al credito d'imposta, poiché gli utili occulti non risultavano deliberati o dichiarati e la tassazione della società e quella del socio costituiscono imposizioni diverse. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato vincola soltanto le parti, gli eredi e gli aventi causa e richiede, di regola, identità delle parti e del rapporto giuridico. Il socio non è automaticamente avente causa della società di capitali; pertanto, una sentenza resa in una causa tra società e Amministrazione finanziaria non vincola automaticamente il diverso giudizio tra socio e Amministrazione.

  • Art. 324 c.p.c.

    La sentenza passata in giudicato è quella non più soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione.

    La definitività della sentenza non basta, da sola, a estenderne gli effetti a controversie diverse: occorre verificare i limiti soggettivi e oggettivi del giudicato.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2

    Norma relativa all'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per gli accessi e le perquisizioni nei luoghi tutelati.

    La mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione può rendere inutilizzabili le prove acquisite, soprattutto quando risultino coinvolti diritti fondamentali quali l'inviolabilità del domicilio. Tuttavia, l'inutilizzabilità si riflette su un diverso accertamento solo se è dimostrato che quest'ultimo si fonda sulle medesime prove e ricorrono i presupposti per l'efficacia del giudicato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, comma 2, 54, comma 1, e 56

    Le memorie illustrative hanno funzione meramente illustrativa; le questioni e difese già proposte devono essere riproposte tempestivamente nell'atto di costituzione in appello.

    Nel processo tributario, le questioni assorbite o non esaminate in primo grado devono essere riproposte, a pena di decadenza, nella prima difesa utile dell'appellato. Una successiva memoria illustrativa non può introdurre nuovi temi di indagine o sanare la tardività.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto.

    La censura relativa alla motivazione della sentenza di primo grado perde interesse quando la decisione d'appello sostituisce integralmente quella di primo grado e la censura non è idonea a incidere sulla motivazione autonoma della sentenza d'appello.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 14, nel testo applicabile ratione temporis

    La detrazione del credito d'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili.

    Il credito d'imposta sui dividendi presuppone utili effettivamente percepiti e dichiarati. Non spetta automaticamente sugli utili extracontabili accertati, se non risultano contabilizzati, deliberati o indicati nella dichiarazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67

    Divieto di doppia imposizione.

    Il divieto opera quando la medesima imposta viene applicata più volte sullo stesso presupposto. Non esclude la distinta tassazione del reddito della società e del successivo provento imputato al socio, trattandosi di soggetti passivi e presupposti impositivi diversi.

  • Art. 53 Cost.

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    La tassazione della società e quella del socio non viola di per sé il principio di capacità contributiva o il divieto di duplicazione, quando si tratta di prelievi giuridicamente distinti.

Massime di principio

  • Un giudicato ottenuto dalla società in una controversia IVA non si trasferisce automaticamente al socio in una controversia IRPEF: occorrono identità delle parti, identità del rapporto tributario e coincidenza concreta delle prove e dei fatti decisivi.
  • Quando si invoca l'inutilizzabilità di prove acquisite durante un'attività ispettiva illegittima, è necessario dimostrare precisamente quali prove siano state acquisite, quale verifica riguardino e che siano state effettivamente utilizzate nell'accertamento contestato.
  • Nel processo tributario le eccezioni e le difese devono essere riproposte tempestivamente nell'atto di costituzione in appello; le memorie successive servono principalmente a illustrare argomenti già introdotti e non sostituiscono la prima difesa utile.
  • Il credito d'imposta sui dividendi non consegue automaticamente all'accertamento di utili occulti: deve risultare una percezione qualificata degli utili e deve essere stato richiesto correttamente in dichiarazione, nei termini previsti.
  • La tassazione del reddito societario e quella del reddito imputato al socio non costituiscono necessariamente doppia imposizione giuridica, perché riguardano soggetti passivi e presupposti differenti.
  • La contestazione di una sentenza per omessa o insufficiente motivazione deve indicare con precisione il fatto decisivo trascurato e spiegare perché, se valutato, avrebbe condotto a un esito diverso; una critica soltanto demolitoria è normalmente inammissibile.

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