Sentenza n. 9211/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'ottemperanza al giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede Roma, depositata in data 27/1/2020 n. 1081
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 1081/2020, relativa al pagamento di spese di lite, accessori e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero della Giustizia, pur avendo eseguito solo parzialmente il giudicato mediante il pagamento di una somma al netto della ritenuta d'acconto, non aveva corrisposto integralmente quanto dovuto. In particolare, ha dedotto il mancato pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate nel decreto della Corte d'appello e sulle spese forfettarie; delle spese successive al decreto, relative alla richiesta e notificazione della copia esecutiva e al certificato di mancata proposizione del ricorso per cassazione; delle spese di lite liquidate dalla sentenza del TAR; degli accessori di legge; nonché degli interessi sulle ulteriori spese e sulle spese forfettarie maturati fino al soddisfo. Ha documentato la rituale notificazione della sentenza ottemperanda, la sua irrevocabilità e il decorso del termine dilatorio. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo procedibile l'azione poiché la sentenza ottemperanda era stata notificata all'Amministrazione il 27 gennaio 2020 ed era ampiamente decorso il termine dilatorio. Sulla base della documentazione non contestata, ha accertato il mancato integrale adempimento del giudicato. Ha escluso l'applicabilità, nella fase considerata, della sospensione biennale introdotta dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, osservando che il giudizio di ottemperanza precedente era già definito e che il nuovo giudizio era diretto ad assicurare l'esecuzione di un doppio giudicato. Ha ordinato al Ministero della Giustizia di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della decisione, per quanto ancora dovuto, inclusi gli interessi legali maturati dal deposito della sentenza costituente titolo fino all'emissione del mandato di pagamento. Ha affermato che il credito pecuniario relativo alle spese di lite è liquido ed esigibile e produce interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c. Ha inoltre nominato un commissario ad acta eventuale: in caso di ulteriore inadempimento, un funzionario del Ministero, individuato dal Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia, dovrà eseguire il giudicato nei successivi novanta giorni. Le spese del giudizio sono state compensate, in ragione della difesa in proprio del ricorrente e della ridotta complessità dell'attività difensiva.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
Disciplina il ricorso per l'ottemperanza e consente di chiedere al giudice le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001
decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
La disposizione non è stata ritenuta applicabile al giudizio, poiché il precedente giudizio di ottemperanza era già definito e il ricorso mirava all'esecuzione di un doppio giudicato.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato costituisce un'obbligazione ex lege e deve essere rimborsato alla parte vittoriosa anche in caso di compensazione delle spese di lite, senza necessità di una specifica statuizione giudiziale.
art. 1282, comma 1, c.c.
Il credito pecuniario per le spese di lite, in quanto liquido ed esigibile, produce interessi di pieno diritto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando la decisione da eseguire sia stata notificata all'amministrazione obbligata e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge; il giudice può ordinare l'integrale esecuzione delle somme ancora dovute anche in presenza di un pagamento solo parziale.
- Il credito pecuniario relativo alle spese di lite, quando è liquido ed esigibile, produce interessi legali di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c., fino all'effettivo pagamento o all'emissione del mandato di pagamento secondo quanto stabilito dal giudice.
- La sospensione temporanea delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 non si applica al giudizio diretto a dare attuazione a un precedente giudicato di ottemperanza già definito, volto all'esecuzione di un doppio giudicato.
- In caso di mancata esecuzione spontanea entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone le modalità di designazione e il termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Il contributo unificato dovuto alla parte vittoriosa costituisce un'obbligazione ex lege distinta dalle spese di lite e non può essere ricompreso nella compensazione giudiziale delle spese.
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