Cassazione Penale, Ordinanza n. 17104/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta l'affermazione dell'aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7, c.p. in ragione della destinazione del braccialetto elettronico a un pubblico servizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p. La censura mirava a contestare l'applicazione dell'aggravante, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era sostanzialmente riproduttivo di doglianze già svolte in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua e non illogica. La vicenda concreta riguarda la condotta di danneggiamento di un braccialetto elettronico, qualificato come bene destinato a un pubblico servizio, in quanto strumento funzionale al controllo a distanza di soggetti ritenuti pericolosi per la collettività e, nel caso specifico, al tracciamento degli spostamenti di una persona detenuta in regime domiciliare.
Norme richiamate
art. 625, comma primo, n. 7, c.p.
aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
L'aggravante è configurabile quando il fatto riguarda un bene destinato a pubblico servizio o pubblica utilità; non rileva la pubblica fede in senso formale, ma la destinazione funzionale del bene al servizio pubblico.
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'aggravante prevista per le cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, ciò che rileva è la destinazione funzionale del bene al servizio pubblico, non la titolarità del bene né la sua esposizione alla pubblica fede.
- Il danneggiamento di un braccialetto elettronico può integrare l'aggravante quando il dispositivo è impiegato per il controllo e tracciamento di soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale, poiché svolge una funzione di tutela dell'ordine pubblico.
- In cassazione non è ammissibile un motivo che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e non illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17033/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17034/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17035/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17036/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17037/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17038/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →