Sentenza del 23/05/2016 n. 945 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irap - Attività di medico di medicina generale svolta in convenzione con il SSN - Assoggettamento all'imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di assoggettare all'IRAP l'attività del medico convenzionato con il SSN è stata esclusa. La convenzione e i relativi vincoli organizzativi non integrano, di per sé, un'autonoma organizzazione imponibile. Inoltre, i compensi a terzi rilevano solo se dimostrano un effettivo potenziamento dell'attività professionale; in mancanza di un concreto quid pluris di redditività e organizzazione, l'imposta non è dovuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'attività svolta in regime di convenzione con il SSN non fosse dotata di autonoma organizzazione sufficiente a giustificare l'assoggettamento all'IRAP. La convenzione impone infatti vincoli rilevanti riguardo al trattamento economico, al numero massimo di assistiti, all'obbligo di operare in uno studio e presso il domicilio dei pazienti e alla dotazione dei mezzi necessari. Tali elementi fanno ritenere il medico inserito in una struttura organizzativa riferibile al SSN e caratterizzata da un'attività rigidamente regolata dall'ASL, più vicina alla parasubordinazione che al lavoro autonomo organizzato. Anche l'eventuale presenza di compensi corrisposti a terzi non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'esistenza di quel maggior livello di organizzazione e redditività richiesto per l'IRAP.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'attività autonomamente organizzata costituisce il presupposto dell'imposta.
L'IRAP non colpisce automaticamente ogni attività professionale autonoma, ma richiede un'autonoma organizzazione effettivamente riferibile al professionista e capace di produrre un incremento apprezzabile della sua capacità reddituale.
Convenzione tra medico di medicina generale e Servizio Sanitario Nazionale
Tra i vincoli imposti dalla convenzione: il trattamento economico, il numero massimo di assistiti, l'obbligo di esercitare in uno studio, oltre che a domicilio, con dotazione di certi mezzi.
I vincoli convenzionali e la disciplina dell'attività da parte dell'ASL possono escludere che l'organizzazione utilizzata dal medico costituisca una struttura autonoma propria, soprattutto quando il professionista opera sostanzialmente all'interno dell'organizzazione e degli interessi del SSN.
Massime di principio
- Un professionista convenzionato con una struttura pubblica non è automaticamente soggetto all'IRAP: occorre verificare in concreto se disponga di un'autonoma organizzazione propria.
- I vincoli organizzativi imposti dalla convenzione, dall'ASL o dall'ente pubblico non equivalgono necessariamente a un'organizzazione autonoma del professionista e possono anzi dimostrare il suo inserimento in una struttura altrui.
- La disponibilità di uno studio o di mezzi minimi necessari allo svolgimento dell'attività non basta, da sola, a integrare il presupposto dell'IRAP.
- I compensi corrisposti a collaboratori o terzi devono essere valutati concretamente: sono rilevanti solo se producono un effettivo potenziamento dell'attività e un quid pluris di redditività; non basta la loro mera esistenza.
- Per valutare situazioni analoghe occorre distinguere tra costi indispensabili e compensi a terzi che attribuiscono al professionista una capacità organizzativa ulteriore rispetto al lavoro personale.
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