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Sentenza

Sentenza del 31/08/2022 n. 25676 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva emesso avviso di accertamento per il 2006 recuperando a tassazione costi relativi a due fatture ritenute oggettivamente e soggettivamente inesistenti emesse da Adria Service s.a.s., e assoggettando a tassazione per il 50% un contributo regionale (IRPEF/IRAP) in quanto i lavori erano riferiti a un immobile in uso promiscuo (parte abitazione, parte agriturismo). B.A. impugnò l'avviso; CTP e CTR rigettarono il ricorso. In Cassazione B.A. dedusse omessa pronuncia e carenze motivazionali sull'inesistenza delle operazioni, su detraibilità IVA, sull'uso promiscuo dell'immobile e sulla qualificazione del contributo regionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (violazione art.112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sul tema dell'inesistenza oggettiva e soggettiva delle fatture) e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell'Umbria in diversa composizione. Ha dichiarato assorbito il quinto motivo e inammissibili il terzo e il quarto (quest'ultimo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della CTR). Pertanto la decisione di merito è annullata limitatamente ai punti sui quali la CTR non si era pronunciata e la controversia è rimandata per nuovo esame; le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto violato l'art.112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR su un punto decisivo sollevato nell'appello (l'inesistenza delle fatture), giustificando la cassazione per omessa decisione su questione dedotta e discussa.

  • art. 360 c.p.c., comma 1 (numeri vari)

    I motivi di ricorso sono stati formulati ai sensi dell'art.360; la Corte ha accolto quelli diretti all'omessa pronuncia (n.4) e ha valutato l'ammissibilità alla luce della normativa vigente (anche dopo la novella del 2012).

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione all'onere di motivazione e all'applicazione delle regole probatorie nella valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia esaminato adeguatamente le censure sull'esistenza delle operazioni.

  • artt. 2697 e 2729 c.c.

    Riferiti in tema di onere della prova: la Corte ha rilevato che la CTR non ha svolto un'adeguata interpretazione delle risultanze istruttorie attinenti all'inesistenza delle operazioni, con conseguente vizio di omessa pronuncia.

  • art. 88, comma 3, TUIR

    Richiamato dalla ricorrente nella deduzione sulla qualificazione fiscale del contributo regionale; la Corte ha però ritenuto la censura inammissibile perché non confrontata con la reale motivazione della CTR (che aveva recuperato il 50% del contributo per uso promiscuo dell'immobile, non per questioni di comproprietà).

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate 2E del 22 gennaio 2010

    Usata dalla ricorrente per sostenere che i contributi regionali dovessero qualificarsi come contributi in conto impianti; la Cassazione ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla motivazione effettiva della CTR.

  • D.L. 22 giugno 2012, art. 54 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)

    La modifica della lett. del n.5 dell'art.360 c.p.c. è stata richiamata per valutare l'ammissibilità del terzo motivo: la Corte ha applicato la nuova disciplina (riguarda i ricorsi per omesso esame di fatto) e ha ritenuto il motivo inammissibile perché invocato con la formulazione anteriore alla novella.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente su tutte le questioni decisive sollevate in appello: l'omessa pronuncia su un punto decisivo può determinare cassazione e rinvio.
  • Se l'amministrazione fiscale contesta l'esistenza di operazioni (fatture), il giudice di merito deve esaminare e motivare specificamente le risultanze istruttorie e l'allocazione dell'onere della prova (artt.2697 e 2729 c.c.); la mancata valutazione costituisce vizio rilevante.
  • La qualificazione fiscale di contributi pubblici (conto impianti vs conto capitale) dipende dalla concreta destinazione e uso dell'immobile: se l'immobile è ad uso promiscuo (anche parziale abitazione privata), la quota non strumentale può essere soggetta a diversa tassazione.
  • Le censure di cassazione devono confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; argomenti che non affrontano la motivazione effettiva sono inammissibili.
  • Dalla modifica normativa del 2012, i ricorsi per omesso esame di fatto ai sensi dell'art.360 n.5 sono ammessi solo se riguardano fatti decisivi che siano stati oggetto di discussione fra le parti; la disciplina deve essere attentamente considerata in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.

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