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Sentenza

Sentenza n. 889/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di chiusura e soppressione d’urgenza di un passaggio a livello privato, unitamente agli atti del relativo procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore ferroviario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui RFI ha disposto la chiusura e soppressione di un passaggio a livello privato posto al servizio di un compendio agricolo diviso dalla linea ferroviaria. In primo luogo ha dedotto l’incompetenza di RFI e la violazione dell’art. 1 l. 315/1969 e dell’art. 2 l. 354/1998, sostenendo che la soppressione avrebbe richiesto il coinvolgimento del Comune, della Regione e degli altri enti locali interessati, nonché la predisposizione di opere viarie sostitutive. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, sproporzione, illogicità e ingiustizia manifesta, contestando l’affermato inutilizzo del passaggio e sostenendo che esso costituisse l’unico collegamento effettivo tra le due porzioni del fondo. Ha lamentato l’assenza di specifiche ragioni di urgenza, il contrasto con il precedente provvedimento del 2018 che aveva regolato il transito dei mezzi agricoli, la mancata realizzazione di manufatti o deviazioni stradali sostitutive e l’omessa motivazione sul rispetto dei criteri di priorità. Infine ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3 e 21-quinquies l. 241/1990, sostenendo che la chiusura costituisse una revoca implicita della precedente concessione di passaggio, adottata senza i presupposti di legge. RFI ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del precedente atto del 31 ottobre 2023.

La decisione

Il TAR ha respinto anzitutto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo autonomamente impugnabile il provvedimento del 15 aprile 2024, poiché adottato all’esito di un nuovo procedimento e non meramente confermativo della precedente determinazione. Nel merito ha respinto il primo motivo: le norme invocate impongono il coinvolgimento delle amministrazioni comunali interessate e il Comune di Tolentino ha attestato che il passaggio non incideva sulla viabilità comunale, trovandosi in un contesto extraurbano e senza coinvolgimento di strade o infrastrutture comunali; pertanto il mancato parere comunale non ha determinato l’illegittimità dell’atto. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti congiuntamente. Il disuso del passaggio risultava comprovato dalla folta vegetazione rilevata nelle fotografie e dalla mancata richiesta di apertura dell’impianto, funzionante a chiamata, dal 2018; la ricorrente, pur trovandosi in posizione di vicinanza alla prova, non ha fornito elementi idonei a smentire tali circostanze. Non sussisteva inoltre un obbligo di realizzare opere viarie sostitutive, poiché esisteva già una viabilità alternativa. La stessa perizia di parte aveva riconosciuto che la chiusura non impediva fisicamente l’accesso alle porzioni del fondo, ma comportava soltanto un aumento dei costi di gestione; tale pregiudizio economico è stato ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione ferroviaria. Il quarto motivo è stato respinto perché l’atto impugnato non costituiva revoca di un precedente atto: la convenzione regolatrice dei rapporti era già stata revocata in precedenza con atto non impugnato e non era stata rinnovata. In ogni caso, anche qualificando la chiusura come revoca implicita, il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, in ragione della sopravvenuta inattività del passaggio e dell’interesse pubblico alla sicurezza ferroviaria. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 315/1969

    L’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, qualora sia necessario per esigenze della circolazione o per la sicurezza dell’esercizio o per la tutela della pubblica incolumità, può, sentite le amministrazioni comunali interessate, sopprimere le comunicazioni private mediante passaggi a raso esistenti sulle strade ferrate dello Stato, espropriando i diritti di transito sui passaggi stessi.

    Il coinvolgimento delle amministrazioni comunali è necessario in relazione alle amministrazioni comunali effettivamente interessate dalla vicenda; nel caso concreto, il mancato coinvolgimento del Comune non ha viziato l’atto poiché è stato accertato che non vi erano ricadute sulla viabilità o su infrastrutture comunali. La norma non impone opere sostitutive quando esista già una viabilità alternativa e la soppressione non determini l’interclusione del fondo.

  • art. 1 l. 354/1998

    La soppressione dei passaggi a livello deve essere accompagnata dalla “costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili”.

    L’obbligo di realizzare opere sostitutive non opera quando il fondo resta fisicamente raggiungibile attraverso una viabilità alternativa, ancorché meno conveniente e più onerosa.

  • art. 2 l. 354/1998

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla necessità di rispettare i criteri di priorità nella soppressione dei passaggi a livello, ma il rigetto dei motivi ha escluso l’illegittimità dedotta.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    I principi di legalità, buon andamento, imparzialità e obbligo di motivazione non risultano violati poiché il provvedimento è stato fondato sul disuso del passaggio, sull’esistenza di viabilità alternativa e sull’interesse alla sicurezza ferroviaria.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Anche ove la chiusura fosse qualificata come revoca implicita della concessione di passaggio, essa sarebbe giustificata da una sopravvenienza costituita dal mancato utilizzo e dall’interesse pubblico alla sicurezza del traffico ferroviario; il potere può essere nuovamente esercitato con adeguata motivazione, purché non si tratti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all’annullamento quando l’istruttoria e la motivazione risultino sufficienti a dimostrare il disuso del passaggio, la disponibilità di percorsi alternativi e la prevalenza della sicurezza ferroviaria.

Massime di principio

  • La soppressione di un passaggio a livello privato non è illegittima per il solo mancato coinvolgimento del Comune qualora risulti accertato che il passaggio non interferisce con la viabilità comunale, non interessa strade o infrastrutture di competenza comunale e non produce ricadute sulla mobilità urbana.
  • L’obbligo di predisporre manufatti sostitutivi o deviazioni stradali in occasione della soppressione di un passaggio a livello presuppone che la chiusura determini l’interclusione del fondo o l’impossibilità fisica di raggiungerne una parte; non sussiste quando sia già disponibile una viabilità alternativa, anche se più lunga o economicamente più onerosa.
  • Ai fini della prova del disuso di un passaggio a livello privato, possono assumere rilievo fotografie attestanti l’abbandono dell’intersezione e la mancata richiesta di apertura di un impianto funzionante a chiamata; il privato che si trovi in posizione di vicinanza alla prova deve fornire elementi concreti idonei a contrastare tali risultanze.
  • L’interesse privato alla conservazione di un collegamento più comodo e alla riduzione dei costi aziendali può recedere rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione ferroviaria quando la chiusura non renda fisicamente inaccessibile il fondo.
  • La rinnovata determinazione adottata all’esito di un nuovo procedimento, anche se conferma una precedente decisione lesiva, non è un atto meramente confermativo e può essere autonomamente impugnata.
  • La chiusura di un passaggio a livello non costituisce necessariamente revoca di un precedente titolo di transito; in ogni caso, ove sia qualificata come revoca implicita, il potere può essere esercitato in presenza di una sopravvenienza quale il mancato utilizzo e di un interesse pubblico alla sicurezza, purché la decisione sia adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoAutotutela
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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