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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15154/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che confermava il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 30.000 rinvenuta nella disponibilità del ricorrente. Il motivo unico dedotto denunciava violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. e carenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, sostenendo che il provvedimento non aveva individuato con sufficiente specificità il reato presupposto e che l'individuazione dell'estorsione come reato a monte della ricettazione era generica e fondata su elementi privi di valore indiziario, con riferimenti a estorsioni non meglio individuate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità del motivo. Il Collegio ha ritenuto che il ricorso abbia confuso la denuncia di violazione di legge con censure di contraddittorietà o illogicità della motivazione, rilievi che in Cassazione sono sindacabili solo con il motivo specifico di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. La decisione impugnata aveva indicato il reato presupposto (estorsione commessa dal sodalizio De Micco-De Martino) sulla base di elementi indiziari quali la presenza del denaro in una busta recante il nome di una gioielleria, le modalità di occultamento (all'interno degli slip) e la fuga alla vista degli agenti: tale motivazione è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente. Il ricorso risultava inoltre ripetitivo di censure già esaminate in sede di riesame. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti della impugnabilità in Cassazione per violazione di legge; la Corte ricorda che solo la mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente rientrano nella nozione di violazione di legge censurabile ai sensi dell'art. 325.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La lett. e) disciplina il motivo specifico di ricorso per contraddittorietà o illogicità della motivazione; la Corte osserva che tali censure devono essere proposte con il motivo autonomo previsto da questa norma e non travestite da violazione di legge.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti del sequestro preventivo; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione della norma alla stregua delle censure formulate.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale (ricettazione) richiamata dal ricorrente; la Corte ricorda i limiti della sindacabilità cautelare e ha accettato l'individuazione indiziaria del reato presupposto (estorsione) come sufficiente a giustificare il sequestro.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'eventuale sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato questa norma per disporre il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto in Cassazione secondo la disciplina emergenziale; non rilevante ai fini del merito della decisione.

Massime di principio

  • In Cassazione un ricorso fondato genericamente su 'violazione di legge' è inammissibile se in realtà contesta la logica o la plausibilità della motivazione: le censure di contraddittorietà o illogicità devono essere proposte con il motivo specifico previsto dall'art. 606 lett. e).
  • Per i provvedimenti cautelari reali il sindacato di legittimità è limitato: è ammessa la sindacabilità per violazione di legge o per vizi motivazionali assoluti (assenza totale della motivazione o motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza).
  • Il sequestro di somme ritenute provento di reato può poggiare su indizi circostanziali che colleghino il denaro all'attività criminale (es. confezione riconducibile a un'attività criminosa, modalità di occultamento, fuga alla vista degli agenti, frequentazioni con soggetti di clan): tali elementi possono essere ritenuti sufficienti come fumus commissi delicti se la motivazione li illustra e collega logicamente.
  • Non è efficace riproporre in Cassazione censure già esaminate e rigettate dal giudice del gravame senza offrire nuovi e specifici riferimenti alla normativa violata o al vizio sostanziale della motivazione; ciò determina l'inammissibilità per genericità.
  • Le eventuali conseguenze dell'inammissibilità includono condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
  • Indicazioni pratiche per il difensore: 1) qualificare con precisione la violazione di legge contestata e collegarla a specifici passi del provvedimento impugnato; 2) se si vuole contestare la motivazione, usare il motivo ex art. 606 lett. e) e spiegare in che modo la motivazione manca dei requisiti minimi; 3) portare in cassazione elementi nuovi o specifici non già valutati dal giudice del gravame per evitare il difetto di specificità.

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