Sentenza del 25/02/2015 n. 3772 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana relativa agli avvisi di recupero dei crediti d'imposta previsti dagli artt. 7 e 8 della Legge n. 388/2000, notificati per gli anni 2001 e 2002. Il motivo principale riguardava la corretta qualificazione dimensionale dell'impresa ai fini dell'aliquota applicabile al credito per nuovi investimenti: l'Ufficio sosteneva che dovesse applicarsi l'aliquota del 14% prevista per le medie imprese, considerando i parametri economici degli anni in cui il credito era maturato, mentre la società aveva applicato l'aliquota del 18% prevista per le piccole imprese, sulla base della situazione esistente al 1° gennaio 2001. Gli ulteriori motivi riguardavano la determinazione degli investimenti netti agevolabili e la quantificazione del credito per incremento dell'occupazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che la dimensione dell'impresa e la conseguente aliquota del credito devono essere determinate sulla base della situazione dell'impresa nell'anno d'imposta in cui il beneficio è maturato, non sulla base dei dati esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge. Poiché la società superava negli anni 2001 e 2002 i parametri per essere qualificata come piccola impresa, la tesi dell'Ufficio sull'applicazione dell'aliquota prevista per le medie imprese è stata ritenuta fondata. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per carenza della specifica indicazione del fatto controverso richiesta dall'art. 366-bis c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito: è stato accolto il ricorso originario della società limitatamente alle contestazioni sulla decurtazione di alcuni costi dal valore netto degli investimenti e, quanto al credito per incremento occupazionale, è stato confermato il credito nella misura riconosciuta dai giudici di merito, pari a 800.000 lire mensili per l'assunzione del 2 ottobre 2000 e a ulteriori 400.000 lire mensili per l'assunzione successiva al 1° gennaio 2001. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 8
credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate
L'aliquota del credito deve essere individuata in base alla dimensione dell'impresa nell'anno d'imposta in cui il credito matura. Non è corretto cristallizzare la qualificazione dell'impresa alla data di entrata in vigore della legge.
Legge n. 388/2000, art. 7
credito d'imposta per incrementi dell'occupazione
È stato confermato il credito nella misura riconosciuta dai giudici di merito per le assunzioni agevolate.
Regolamento (CE) n. 70/2001, Allegato I, art. 1
meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro
La norma individua i parametri dimensionali per distinguere le piccole imprese dalle imprese di maggiori dimensioni. Tali parametri devono essere verificati con riferimento al periodo d'imposta rilevante per la maturazione del beneficio.
D.M. 18 settembre 1997, art. 1
La disposizione nazionale recepisce i criteri di qualificazione dimensionale delle imprese rilevanti per l'applicazione delle agevolazioni.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
I motivi di ricorso relativi a vizi della motivazione devono contenere una chiara e sintetica indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'asserita omissione o insufficienza; in mancanza, il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- Per determinare l'aliquota di un'agevolazione collegata alla dimensione dell'impresa, occorre normalmente fare riferimento alla situazione dell'impresa nel periodo d'imposta in cui il beneficio matura, salvo che la normativa stabilisca espressamente un diverso momento rilevante.
- La qualificazione come piccola, media o grande impresa non deve essere automaticamente cristallizzata alla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa, poiché la dimensione economica e occupazionale può cambiare nel tempo.
- Quando un'impresa supera i parametri dimensionali durante gli anni di effettuazione degli investimenti, l'Amministrazione finanziaria può applicare l'aliquota prevista per la categoria dimensionale effettivamente ricorrente in quei periodi.
- Nel ricorso per cassazione, una censura sulla motivazione deve indicare in modo specifico il fatto decisivo controverso e spiegare perché la motivazione sarebbe omessa, contraddittoria o insufficiente; una critica generica è inammissibile.
- La cassazione può decidere direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, anche accogliendo solo alcune contestazioni del contribuente e confermando altri elementi della pretesa fiscale.
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