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Sentenza

Sentenza n. 218/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento complessivo di € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 per ciascun anno scolastico in cui aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero, con condanna al pagamento complessivo di € 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 novembre 2024 presso il domicilio digitale dell’amministrazione ed era passata in giudicato. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al capo concernente l’attivazione della Carta elettronica e l’accredito della somma. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, rilevando anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza perché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio digitale dell’amministrazione quale titolo esecutivo e risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante attivazione della Carta elettronica e versamento in essa dell’importo di € 2.000,00. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto della sentenza da eseguire.

  • art. 479 c.p.c.

    La notifica della sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini della notificazione del titolo esecutivo; a seguito della modifica richiamata dal giudice, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha modificato la disciplina del titolo esecutivo, stabilendo che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e concorre, nel caso esaminato, a dimostrare l’esigibilità dell’obbligo rimasto ineseguito.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce prova della definitività del titolo da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando la controversia riguarda l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al contenuto concreto del giudicato.
  • Ai fini dell’ottemperanza, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza del titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all’amministrazione e l’inadempimento dell’obbligo conformativo o condannatorio; il giudice può ordinare l’esecuzione integrale entro un termine assegnato.
  • In presenza di perdurante inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri e il termine per l’intervento sostitutivo.
  • Nell’esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La notificazione del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell’amministrazione è idonea ai fini della decorrenza del termine per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione quando il provvedimento costituisce titolo esecutivo e ne è attestata la conformità, senza necessità della formula esecutiva secondo la disciplina vigente richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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