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Ordinanza

Ordinanza n. 386/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza - alla sentenza del Tribunale del lavoro di Agrigento, n. 961/2024 del 25 giugno 2024, ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c..

Giustizia amministrativa202501404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Agrigento n. 961/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Agrigento n. 961/2024. Ha dedotto di avere notificato il titolo esecutivo al Ministero presso il domicilio reale dell’Amministrazione, sostenendo così la decorrenza del termine di centoventi giorni previsto per poter intraprendere l’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che la documentazione depositata per provare la notificazione era stata prodotta in un formato non idoneo: non risultava depositato il messaggio PEC in formato EML, necessario per verificarne integralmente mittente, destinatario, data e ora di invio e ricezione ed esito della trasmissione.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto non dimostrata, allo stato degli atti, la rituale notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale del Ministero e, conseguentemente, non provata la decorrenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, assegnandole quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la prova della notificazione in formato EML. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell’8 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni dello Stato può essere intrapresa decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’Amministrazione

    La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’amministrazione statale costituisce presupposto per la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni, decorso il quale può essere intrapresa l’azione esecutiva.

  • art. 127-ter c.p.c.

    Richiamato quale riferimento della sentenza del Tribunale del lavoro posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo nei confronti di un’amministrazione dello Stato, la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 deve essere provata mediante la notificazione del titolo presso il domicilio reale dell’amministrazione.
  • Quando la notificazione del titolo esecutivo è effettuata via PEC, la prova deve consentire di verificare l’integrità del messaggio e dei relativi dati identificativi; il formato EML è ritenuto idoneo a documentare mittente, destinatario, data e ora di invio e ricezione ed esito della trasmissione.
  • In mancanza di una prova documentale idonea della notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’amministrazione, non può ritenersi dimostrata la decorrenza del termine previsto per l’esecuzione nei confronti dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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