Cassazione Penale, Sentenza n. 11525/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la loro condanna per il reato commesso il 30/6/2021 (artt. 110, 624, 625 n.7 c.p.), deducendo in Cassazione: (i) violazione dell'art. 56 c.p. e configurabilità del tentativo anziché del furto consumato, sostenendo che la condotta si svolse sotto controllo delle forze dell'ordine; (ii) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante "esposizione alla pubblica fede" (art. 625 co.1 n.7 c.p.), poiché i beni asportati non costituivano parte integrante dell'autovettura né erano destinati stabilmente al suo servizio/ornamento; (iii) vizio motivazionale nella determinazione della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: le censure erano riproposizione generica e non critica delle stesse doglianze già trattate in appello; il provvedimento del giudice d'appello è risultato logico, coerente e privo di aporie tali da giustificare sindacato di legittimità. In particolare: il riconoscimento del furto consumato è stato ritenuto corretto avendo i giudici di merito accertato la disponibilità diretta e autonoma sui beni (anche se temporanea); l'aggravante per esposizione alla pubblica fede è stata interpretata in senso relativo e applicata ai beni lasciati "per comodità" nell'autovettura; la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sono stati ritenuti adeguatamente motivati. Essendo i ricorsi inammissibili, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 56
Richiamato dalla difesa in ordine alla configurabilità del tentativo; la Corte ha ritenuto che, alla luce dei principi sulla consumazione e sul tentativo, la disponibilità autonoma e diretta sui beni anche se temporanea integra il reato consumato e non il tentativo.
Codice penale, artt. 110, 624, 625 co. 1 n. 7
Fondamento dell'imputazione (concorso, furto, aggravante per esposizione alla pubblica fede). La Corte ha confermato la condanna sotto tali norme e ha ritenuto applicabile l'aggravante in relazione a beni lasciati nell'autovettura "per comodità".
Disp. att. codice procedura penale, art. 173 co. 1
Richiamato per i limiti della motivazione nel processo abbreviato: i ricorrenti hanno formulato i motivi nel rispetto dei limiti previsti, ma senza fornire un adeguato confronto critico con la motivazione del merito.
Codice di procedura penale, art. 616
Richiamato in relazione all'onere di condanna alle spese e alla responsabilità per l'inammissibilità; la Corte, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato i ricorrenti alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Norme di urgenza e di procedimento (d.l. 137/2020 conv. L.176/2020; d.l. 228/2021; d.lgs. 10/10/2022 n.150; L. 30/12/2022 n.199 ecc.)
Richiamate in relazione alla trattazione senza udienza pubblica e alle modifiche procedurali successive; la Corte osserva che, comunque, l'inammissibilità dei ricorsi rende irrilevante l'entrata in vigore di talune novità procedurali (es. requisito di querela) per le decisioni di legittimità pendenti.
Sezioni Unite, sent. n. 40150/2018 (Salatino)
Il principio enunciato è richiamato per chiarire che, con riferimento a reati divenuti procedibili a querela e giudizi pendenti in Cassazione, l'inammissibilità del ricorso esclude l'obbligo di avvisare la persona offesa ai fini dell'esercizio della querela.
Giurisprudenza della Corte: Sez. 5 n. 38900/2019; Sez. 5 n. 5226/2013; Sez. 5 n. 48880/2018
Casi richiamati per i principi sulla "esposizione alla pubblica fede" e sulla consumazione: la Corte ha applicato tali orientamenti per ritenere integrata l'aggravante e la consumazione del furto anche per beni temporaneamente custoditi in autovettura.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina in fatto i punti già valutati e motivati dal giudice di merito: le conclusioni fattuali coerenti e non contraddittorie dei giudici di merito sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
- Per affermare il tentativo anziché la consumazione occorre dimostrare criticamente l'assenza di una disponibilità autonoma e diretta sui beni; il mero controllo degli operanti o la temporaneità non sono di per sé sufficienti a escludere la consumazione.
- L'aggravante per "esposizione alla pubblica fede" va interpretata in senso relativo: beni lasciati nell'auto per "comodità" possono integrare l'aggravante se, secondo le circostanze, sono esposti alla fiducia del pubblico.
- Motivi di cassazione generici o ripetuti, che non confrontano punto per punto la motivazione del giudice d'appello, espongono il ricorso a dichiarazione di inammissibilità.
- Le modifiche legislative che incidono sulle condizioni di procedibilità (es. trasformazione del reato in perseguibile a querela) possono non trovare applicazione nei giudizi già pendenti in Cassazione, secondo il principio consolidato dalle Sezioni Unite.
- Le contestazioni relative alla determinazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti richiedono specificità: è necessario indicare in che modo la motivazione del giudice sia illogica o carente, non limitandosi ad enunciazioni generiche.
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