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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11525/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la loro condanna per il reato commesso il 30/6/2021 (artt. 110, 624, 625 n.7 c.p.), deducendo in Cassazione: (i) violazione dell'art. 56 c.p. e configurabilità del tentativo anziché del furto consumato, sostenendo che la condotta si svolse sotto controllo delle forze dell'ordine; (ii) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante "esposizione alla pubblica fede" (art. 625 co.1 n.7 c.p.), poiché i beni asportati non costituivano parte integrante dell'autovettura né erano destinati stabilmente al suo servizio/ornamento; (iii) vizio motivazionale nella determinazione della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: le censure erano riproposizione generica e non critica delle stesse doglianze già trattate in appello; il provvedimento del giudice d'appello è risultato logico, coerente e privo di aporie tali da giustificare sindacato di legittimità. In particolare: il riconoscimento del furto consumato è stato ritenuto corretto avendo i giudici di merito accertato la disponibilità diretta e autonoma sui beni (anche se temporanea); l'aggravante per esposizione alla pubblica fede è stata interpretata in senso relativo e applicata ai beni lasciati "per comodità" nell'autovettura; la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sono stati ritenuti adeguatamente motivati. Essendo i ricorsi inammissibili, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 56

    Richiamato dalla difesa in ordine alla configurabilità del tentativo; la Corte ha ritenuto che, alla luce dei principi sulla consumazione e sul tentativo, la disponibilità autonoma e diretta sui beni anche se temporanea integra il reato consumato e non il tentativo.

  • Codice penale, artt. 110, 624, 625 co. 1 n. 7

    Fondamento dell'imputazione (concorso, furto, aggravante per esposizione alla pubblica fede). La Corte ha confermato la condanna sotto tali norme e ha ritenuto applicabile l'aggravante in relazione a beni lasciati nell'autovettura "per comodità".

  • Disp. att. codice procedura penale, art. 173 co. 1

    Richiamato per i limiti della motivazione nel processo abbreviato: i ricorrenti hanno formulato i motivi nel rispetto dei limiti previsti, ma senza fornire un adeguato confronto critico con la motivazione del merito.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Richiamato in relazione all'onere di condanna alle spese e alla responsabilità per l'inammissibilità; la Corte, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato i ricorrenti alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • Norme di urgenza e di procedimento (d.l. 137/2020 conv. L.176/2020; d.l. 228/2021; d.lgs. 10/10/2022 n.150; L. 30/12/2022 n.199 ecc.)

    Richiamate in relazione alla trattazione senza udienza pubblica e alle modifiche procedurali successive; la Corte osserva che, comunque, l'inammissibilità dei ricorsi rende irrilevante l'entrata in vigore di talune novità procedurali (es. requisito di querela) per le decisioni di legittimità pendenti.

  • Sezioni Unite, sent. n. 40150/2018 (Salatino)

    Il principio enunciato è richiamato per chiarire che, con riferimento a reati divenuti procedibili a querela e giudizi pendenti in Cassazione, l'inammissibilità del ricorso esclude l'obbligo di avvisare la persona offesa ai fini dell'esercizio della querela.

  • Giurisprudenza della Corte: Sez. 5 n. 38900/2019; Sez. 5 n. 5226/2013; Sez. 5 n. 48880/2018

    Casi richiamati per i principi sulla "esposizione alla pubblica fede" e sulla consumazione: la Corte ha applicato tali orientamenti per ritenere integrata l'aggravante e la consumazione del furto anche per beni temporaneamente custoditi in autovettura.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina in fatto i punti già valutati e motivati dal giudice di merito: le conclusioni fattuali coerenti e non contraddittorie dei giudici di merito sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
  • Per affermare il tentativo anziché la consumazione occorre dimostrare criticamente l'assenza di una disponibilità autonoma e diretta sui beni; il mero controllo degli operanti o la temporaneità non sono di per sé sufficienti a escludere la consumazione.
  • L'aggravante per "esposizione alla pubblica fede" va interpretata in senso relativo: beni lasciati nell'auto per "comodità" possono integrare l'aggravante se, secondo le circostanze, sono esposti alla fiducia del pubblico.
  • Motivi di cassazione generici o ripetuti, che non confrontano punto per punto la motivazione del giudice d'appello, espongono il ricorso a dichiarazione di inammissibilità.
  • Le modifiche legislative che incidono sulle condizioni di procedibilità (es. trasformazione del reato in perseguibile a querela) possono non trovare applicazione nei giudizi già pendenti in Cassazione, secondo il principio consolidato dalle Sezioni Unite.
  • Le contestazioni relative alla determinazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti richiedono specificità: è necessario indicare in che modo la motivazione del giudice sia illogica o carente, non limitandosi ad enunciazioni generiche.

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