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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2026, n. 81

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Normativa italiana26G00096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto attua la direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, rafforzando i reati ambientali, introducendo il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti e sanzionando la produzione/commercializzazione di sostanze ozono-lesive e gas serra fluorurati. Prevede misure organizzative, raccolta dati, strategia nazionale e modifiche al codice penale, al d.lgs. 231/2001 e al d.lgs. 152/2006. In vigore dal 2026, con alcuni adempimenti entro il 21 maggio 2027.

Tutela penale dell’ambiente e adeguamento del diritto interno alla direttiva UE 2024/1203

Tutela penale dell’ambiente e recepimento della direttiva UE 2024/1203

Il decreto attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, sostituendo il precedente quadro europeo richiamato. Interviene soprattutto sul codice penale, sulla responsabilità amministrativa degli enti, sulla disciplina di alcune sostanze nocive per l’ambiente e sull’organizzazione del contrasto alla criminalità ambientale.

Ambito di applicazione e definizioni

Il provvedimento si applica ai reati e alle misure necessarie per il recepimento della direttiva europea. Ai fini del decreto vengono definite, tra le altre, due nozioni rilevanti:

  • habitat all’interno di un sito protetto: habitat di specie o habitat naturali ricadenti in aree di protezione speciale o di conservazione/designazione comunitaria secondo la normativa europea richiamata;
  • ecosistema: complesso dinamico di esseri viventi e ambiente non vivente, comprendente habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

Modifiche al codice penale

Il decreto rafforza la disciplina penale dell’inquinamento ambientale e amplia i casi aggravati.

Viene innanzitutto esteso il riferimento a specifici reati nel codice penale, anche ai fini di confisca e misure collegate. In materia di inquinamento ambientale:

  • il riferimento all’oggetto del reato viene ampliato anche all’habitat;
  • è riscritta l’aggravante quando l’inquinamento è prodotto in area protetta o vincolata, in danno di specie protette, di ecosistemi di grandi dimensioni o con effetti durevoli;
  • è introdotta un’ulteriore aggravante quando l’inquinamento di un habitat in area protetta o vincolata ne provoca la distruzione;
  • è prevista un’ulteriore crescita di pena se dai fatti deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.

Viene inoltre introdotto il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti: è punito chi, abusivamente, immette sul mercato o mette in circolazione un prodotto il cui impiego determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di aria, acqua, suolo, ecosistemi, habitat, biodiversità, flora o fauna. Sono previste aggravanti in caso di pericolo per le persone o di rilevante pericolo per aria, suolo, acque, ecosistemi, habitat, fauna o flora, nonché in presenza delle stesse circostanze territoriali o naturalistiche già richiamate per l’inquinamento ambientale.

Il decreto introduce anche una definizione penale di abusività, includendo condotte in violazione della normativa UE ambientale, delle norme interne attuative o svolte sulla base di autorizzazioni fraudolentemente ottenute o ottenute con violenza, minaccia o mediante reati contro la pubblica amministrazione. È inoltre prevista una specifica aggravante generale per i reati del titolo quando il profitto è di rilevante entità o quando il fatto è commesso mediante documenti o dichiarazioni falsi.

Viene abrogato l’articolo 733-bis del codice penale.

Reati su sostanze ozono-lesive e gas fluorurati

Il decreto introduce specifiche fattispecie penali per la produzione e il commercio di sostanze e prodotti dannosi per l’atmosfera.

Per le sostanze che riducono lo strato di ozono è punito chiunque, abusivamente, le produca, immetta sul mercato, importi, esporti, usi o rilasci, sia allo stato puro sia in miscela, con una pena pari a reclusione da 2 a 5 anni e multa da 10.000 a 80.000 euro. La stessa pena si applica a chi produca, immetta sul mercato, importi, esporti o usi prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o dipendono dal loro funzionamento. È prevista una diminuzione di pena da un terzo a due terzi nei casi di colpa grave.

Per i gas fluorurati a effetto serra sono previste due distinte fattispecie:

  • produzione, importazione o esportazione abusiva: arresto da 6 mesi a 1 anno oppure ammenda da 10.000 a 150.000 euro;
  • immissione sul mercato, uso o rilascio abusivo: arresto da 2 a 6 mesi oppure ammenda da 1.000 a 50.000 euro.

Disposizioni applicabili e pubblicazione della sentenza

Ai reati previsti dal decreto si applicano alcune disposizioni già presenti nel codice penale in materia di responsabilità e trattamento sanzionatorio accessorio. Inoltre, la condanna per i reati del titolo VI-bis del codice penale e per quelli introdotti dal decreto comporta la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 c.p.

La pubblicazione può contenere i dati personali della persona condannata solo in presenza di specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse, che devono essere espressamente indicate in sentenza.

Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001

Viene ampliato l’elenco dei reati presupposto e aumentato l’impatto sanzionatorio per gli enti.

In relazione ai reati ambientali, l’articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001 viene aggiornato includendo anche il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti. Per alcuni reati aggravati sono previste sanzioni pecuniarie aumentate di un terzo.

Per le violazioni relative ai nuovi reati in materia di sostanze ozono-lesive e gas fluorurati, la sanzione per l’ente è fissata da 400 a 800 quote. Restano inoltre gli aumenti già previsti per specifiche aggravanti dei delitti ambientali.

Raccolta e pubblicazione dei dati statistici

Il Ministero della giustizia deve trasmettere ogni anno alla Commissione europea dati statistici relativi:

  • ai delitti del titolo VI-bis del codice penale;
  • ai reati in materia di rifiuti previsti dal d.lgs. 152/2006;
  • ai delitti introdotti dal decreto.

I dati riguardano, tra l’altro, reati definiti con condanna o decreto penale irrevocabile, procedimenti archiviati, persone fisiche ed enti coinvolti, nonché tipologia e ammontare delle pene e delle sanzioni. Tali dati devono essere pubblicati con cadenza triennale sul sito istituzionale del Ministero e aggiornati periodicamente.

Sistema nazionale di coordinamento per il contrasto alla criminalità ambientale

Presso la Procura generale presso la Corte di cassazione è istituito un sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, composto dal Procuratore generale presso la Cassazione, dai Procuratori generali presso le Corti d’appello e dal Procuratore nazionale antimafia, con i rispettivi delegati.

Il Procuratore generale presso la Cassazione ne è responsabile e convoca riunioni almeno annuali. Non sono previsti compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti per la partecipazione. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto devono essere emanate linee guida operative e di orientamento, aggiornate almeno ogni due anni. È prevista anche la possibilità di avvalersi della collaborazione specialistica dell’Arma dei Carabinieri.

Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali

Entro il 21 maggio 2027 il Governo deve approvare una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, previa trasmissione dello schema alle Camere per il parere delle Commissioni competenti entro 45 giorni.

La Strategia deve individuare obiettivi, priorità, risorse e misure strategiche e normative, e deve almeno riguardare:

  • obiettivi e priorità della politica nazionale, anche per i casi transfrontalieri;
  • ruoli e responsabilità delle autorità competenti e il coordinamento con organismi UE e reti europee;
  • sostegno ai professionisti del contrasto, stima delle risorse e fabbisogni futuri;
  • misure per aumentare la consapevolezza ambientale dei cittadini.

Ogni tre anni, entro il 21 maggio, il Governo deve rivedere e aggiornare la Strategia secondo un approccio basato sull’analisi dei rischi.

Modifiche alla disciplina dei rifiuti

Il decreto modifica l’articolo 256 del d.lgs. 152/2006 in materia di gestione di rifiuti in assenza di conformità alle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

La nuova disciplina punisce chi, pur titolare di autorizzazioni o titoli abilitativi, non rispetti prescrizioni o requisiti richiesti:

  • per i rifiuti non pericolosi, con arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 18.000 euro;
  • per i rifiuti pericolosi, con reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Resta ferma l’applicazione delle condizioni indicate dalle altre disposizioni richiamate nel testo.

Invarianza finanziaria

L’attuazione del decreto deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo integrale

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