Cassazione Penale, Sentenza n. 5697/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Tivoli (15/07/2022) con cui era stata respinta la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Lucci, subordinata al pagamento di una provvisionale di euro 5.000,00. Il Procuratore rilevava che il condannato non aveva adempiuto l'obbligo e non aveva prodotto documentazione idonea a provare l'assoluta impossibilità di pagare; denunciava inoltre insufficiente motivazione del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Tivoli in funzione di giudice dell'esecuzione. La Corte ha ritenuto che il giudice a quo non abbia fornito una motivazione congrua e logica circa la sussistenza dell'assoluta impossibilità di adempiere invocata da Lucci, nonostante il mancato pagamento, il tempo trascorso dall'irrevocabilità della condanna e l'assenza di elementi concreti prodotti dal resistente.
Norme richiamate
artt. 165 e 168, n.1
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di un obbligo (es. pagamento di una provvisionale). L'assoluta impossibilità di adempiere, se accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Consente di impugnare in Cassazione per violazione di legge (lett. b) e per vizio di motivazione o mancanza di motivazione (lett. e).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti formali del ricorso per cassazione (indicazione dei motivi ammessi nei termini di legge).
Giurisprudenza citata: Sez. III, 13/11/2008, n. 3197 (Rv. 242177)
Principio consolidato secondo cui l'accertamento dell'assoluta impossibilità di adempiere è idoneo a impedire la revoca della sospensione condizionale della pena, ma tale accertamento deve essere adeguatamente motivato dal giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- La mancata esecuzione di una condizione imposta per la sospensione condizionale (es. pagamento di una provvisionale) legittima la revoca del beneficio salvo che il condannato dimostri concretamente un'"assoluta impossibilità" di adempiere.
- L'onere di provare l'impossibilità di adempiere grava sul condannato: occorrono elementi oggettivi (documentazione reddituale, attestazioni, eventi che rendono oggettivamente impossibile il pagamento), non deduzioni generiche.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo chiaro, congruo e logico la sussistenza dell'impossibilità: motivazioni generiche o affermazioni prive di argomentazione non sono sufficienti e possono determinare l'annullamento in Cassazione.
- Fatti come il lungo decorso del tempo dall'irrevocabilità della sentenza, l'assenza di pagamenti anche parziali e la mancata produzione di prove a sostegno dell'impossibilità pesano a sfavore della tesi dell'impossibilità e vanno considerati dal giudice.
- Il pubblico ministero può impugnare le ordinanze del giudice dell'esecuzione per violazione di legge o carenza di motivazione; la Corte di Cassazione è incline ad annullare e rinviare quando la decisione di merito manca di adeguata motivazione sul punto critico dell'impossibilità di adempiere.
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