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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30261/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/02/2022 con cui la Corte d'appello di Lecce, in esecuzione, ha rideterminato la pena per il reato residuo indicato al capo C. La ricorrente deduceva: 1) la violazione dell'art. 597 c.p.p. per aver disapplicato la sospensione condizionale della pena riconosciuta con sentenza di primo grado ormai divenuta irrevocabile; 2) la mancata rideterminazione nel minimo edittale ai sensi dell'art. 624-bis c.p.; 3) una dosimetria eterogenea tra pena detentiva e pena pecuniaria (incoerenza aritmetica delle riduzioni applicate); 4) omissione della declaratoria di prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo: il giudice dell'esecuzione doveva tener conto del beneficio della sospensione condizionale già riconosciuto nel giudizio di primo grado e ha rilevato un errore aritmetico nella quantificazione della pena (la riduzione di un terzo dalla pena base avrebbe dovuto portare a otto mesi e 206,00 euro di multa, non a nove mesi). Ha dichiarato invece inammissibili il secondo e il quarto motivo: il secondo perché contestava il percorso valutativo di merito e non un'illegalità palese della pena; il quarto perché la declaratoria di prescrizione non è rimessa al giudice dell'esecuzione quando la questione non attiene all'illegalità della pena. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha rideterminato la pena in otto mesi di reclusione e 206,00 euro di multa, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 162 c.p.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Usato dalla ricorrente per sostenere che la Corte d'appello, in sede esecutiva, avrebbe dovuto rispettare il beneficio della sospensione condizionale già riconosciuto con sentenza di primo grado divenuta irrevocabile

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Ricondotto dal giudice come limite del sindacato del giudice dell'esecuzione: può correggere la pena solo se sussiste un'illegalità derivante da palese errore giuridico o materiale

  • art. 162 cod. pen.

    Norma del beneficio della sospensione condizionale della pena: la Corte di cassazione ha disposto che la pena rideterminata sia sospesa ai sensi di tale articolo, riconoscendo che il beneficio si era già formato nel giudicato di primo grado

  • art. 624-bis cod. pen.

    Invocato dalla difesa per contestare la misura della pena rideterminata; la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché non mirava a evidenziare un'illegalità palese, ma il mero apprezzamento discrezionale del giudice di merito

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte ha ritenuto che la declaratoria di prescrizione non rientra nelle ipotesi di intervento del giudice dell'esecuzione sull'illegalità della pena

  • Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015 (Butera)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite riaffermata dalla Corte: l'illegalità della pena per palese errore giuridico o materiale è rimediabile davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; non rientrano invece tra queste le questioni estranee all'illegalità della pena

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può intervenire sul trattamento sanzionatorio solo per correggere sanzioni illegali derivanti da palese errore giuridico o materiale, ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; non può sostituirsi al giudice di merito per valutazioni discrezionali ordinarie
  • I benefici già riconosciuti con sentenza di primo grado divenuta irrevocabile (es. sospensione condizionale ai sensi dell'art. 162 c.p.) devono essere tenuti in considerazione dal giudice dell'esecuzione in sede di rideterminazione della pena, se non sono stati impugnati
  • Le incoerenze aritmetiche o gli errori di calcolo nella determinazione della pena (es. applicazione di una percentuale o di una riduzione che non corrisponde al risultato indicato) costituiscono ille­galità materiale rimediabile in sede esecutiva
  • Le deduzioni che si limitano a criticare il percorso valutativo del giudice di merito o la congruità della pena (senza evidenziare un palese errore di diritto o di calcolo) sono generalmente inammissibili davanti alla Corte di cassazione quando proposte come motivi di illegittimità della pena
  • La declaratoria di prescrizione riguarda l'esercizio del potere punitivo e, salvo che l'intervenuta prescrizione si traduca in un'inequivoca conseguenza sull'illegalità della pena, non è rimessa alla fase esecutiva per essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione

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