Sentenza n. 818/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva lasciato l’Italia nel maggio 2018 ed era rientrato soltanto il 23 maggio 2023, presentando una nuova istanza di rinnovo il 21 agosto 2023. La Questura ha respinto l’istanza ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999, ritenendo non giustificata l’assenza continuativa di circa cinque anni. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e 8 CEDU, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe valutato complessivamente la sua posizione, il precedente inserimento lavorativo, la lunga permanenza in Italia, il rapporto con il figlio maggiorenne regolarmente soggiornante e le ragioni dell’allontanamento, individuate nella pandemia da Covid-19 e nella necessità di assistere la madre affetta da Alzheimer.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l’assenza dal territorio nazionale dal maggio 2018 al maggio 2023 era incontroversa e superava ampiamente i limiti previsti dall’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999. La necessità di assistere la madre malata non è stata ritenuta un grave e comprovato motivo idoneo a giustificare l’intero periodo di assenza: la patologia risultava documentata soltanto dall’8 marzo 2019 e non era stato provato che il ricorrente fosse l’unico familiare in grado di prestare assistenza. Il giudice ha condiviso l’assunto secondo cui, in presenza di patologie croniche o di complessa risoluzione, l’assenza può essere tollerata solo per il tempo ragionevolmente necessario a organizzare adeguate forme di assistenza, non potendo il rientro essere rinviato indefinitamente. Anche la pandemia non giustificava l’assenza anteriore al 30 gennaio 2020, data della relativa dichiarazione dell’OMS, e comunque non consentiva di giustificare l’intero periodo. Il legame con il figlio è stato ritenuto non valutabile, poiché introdotto soltanto in giudizio e non rappresentato durante il procedimento amministrativo. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo e il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998
il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza
La disposizione è richiamata quale regola generale sui tempi e sull’autorità competente per la richiesta di rinnovo e deve essere coordinata con la disciplina dei limiti al rinnovo in caso di prolungata assenza dal territorio nazionale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È indicato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato, ma la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, ritenendo comunque legittimo il diniego fondato sulla prolungata assenza.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi
La prolungata assenza impedisce il rinnovo, salvo la prova di gravi e comprovati motivi. La necessità di assistere un familiare affetto da patologia cronica può giustificare soltanto un periodo ragionevolmente breve, necessario a organizzare forme adeguate di assistenza, e non un’assenza indefinita; la prova deve riguardare anche l’effettiva indispensabilità dell’intervento dello straniero.
art. 8 CEDU
Il richiamo alla tutela della vita familiare non supera, nel caso concreto, il rilievo della prolungata assenza e della mancata rappresentazione in sede procedimentale del legame con il figlio.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La prolungata interruzione del soggiorno in Italia oltre i limiti previsti dall’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999 impedisce il rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che lo straniero dimostri specifici, gravi e comprovati motivi causalmente riferibili all’intero periodo di assenza.
- La necessità di assistere un familiare affetto da una patologia cronica o di complessa risoluzione non giustifica automaticamente un’assenza prolungata e indefinita: l’assenza può essere tollerata solo per il tempo ragionevolmente necessario a predisporre adeguate modalità alternative di assistenza.
- Per invocare l’assistenza prestata a un familiare quale grave e comprovato motivo dell’assenza, lo straniero deve dimostrare non solo la malattia, ma anche la riferibilità temporale della patologia all’assenza e l’effettiva necessità del proprio intervento, inclusa l’eventuale mancanza di altri familiari idonei a prestare assistenza.
- Un evento sopravvenuto, quale la pandemia da Covid-19, non può giustificare periodi di assenza anteriori alla sua verificazione o proclamazione e, comunque, deve essere valutato in rapporto alla durata concreta dell’impedimento.
- Gli elementi relativi ai legami familiari e all’inserimento personale o lavorativo dello straniero devono essere rappresentati nel procedimento amministrativo affinché l’autorità possa valutarli; la loro deduzione per la prima volta in giudizio non impone una rivalutazione amministrativa su elementi non previamente sottoposti alla Questura.
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