Sentenza n. 4544/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nelle more del giudizio la Regione Abruzzo aveva provveduto al pagamento delle somme oggetto della sentenza da eseguire. Le spese processuali sono state compensate, conformemente alla richiesta della ricorrente. È stata disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1436/2025 limitatamente al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione inadempiente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per ottemperanza contro la Regione Abruzzo, deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1436/2025, che aveva dichiarato improcedibile un precedente appello e condannato la Regione al pagamento di 2.000 euro, oltre oneri di legge, per spese processuali. Nonostante la richiesta di pagamento e la notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 475 c.p.c., la Regione non aveva inizialmente corrisposto l’importo complessivo richiesto di 3.218,24 euro. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Nel corso del giudizio, tuttavia, la Regione ha effettuato il pagamento delle somme dovute; la ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione e chiesto la dichiarazione di improcedibilità.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; la ricorrente lo aveva invocato per ottenere l’esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali e la nomina di un commissario ad acta.
art. 112 c.p.a.
È stato richiamato dalla ricorrente quale fondamento dell’obbligo di esecuzione delle pronunce del giudice amministrativo.
art. 34, comma 1, lett. b), c.p.a.
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri conformativi ed esecutivi del giudice amministrativo.
art. 475 c.p.c.
È stato richiamato in relazione alla notificazione della sentenza alla Regione ai fini dell’esecuzione.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione esegue integralmente l’obbligo derivante dalla pronuncia da ottemperare.
- L’avvenuto pagamento delle somme dovute in forza di una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali elimina l’interesse alla nomina di un commissario ad acta e alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
- In caso di sopravvenuta esecuzione della sentenza durante il giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere compensate quando ciò sia richiesto dalla parte ricorrente e non emergano ragioni contrarie.
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