Sentenza n. 765/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento 14.05.2024, notificato digitalmente in pari data, del Prefetto della Provincia di Palermo, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di cittadinanza proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 05.02.1992 n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio che ha dichiarato inammissibile la richiesta di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio deducendo nullità, violazione di legge, eccesso di potere e difetto o carenza di motivazione. Ha contestato la valutazione del requisito reddituale per gli anni 2020, 2021 e 2022, sostenendo che l’Amministrazione avesse svolto un’istruttoria superficiale, irragionevole, parziale e illogica, omettendo di considerare il reddito dell’intero nucleo familiare, composto dal ricorrente, dalla moglie, dalla figlia, dal fratello, dalla cognata e dai figli di questi ultimi. Secondo il ricorrente, il reddito complessivo del nucleo avrebbe raggiunto € 21.834,00 nel 2020, € 18.336,00 nel 2021 ed € 18.994,00 nel 2022, superando la soglia minima di € 14.100,00 indicata nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nell’ipotesi di cittadinanza per residenza prevista dall’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, l’Amministrazione deve valutare l’opportunità dello stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale considerando, tra gli altri elementi, le condizioni economiche, familiari, lavorative e la condotta dell’interessato. Su tale base, il richiedente deve dimostrare un reddito idoneo a garantirne l’autosufficienza economica. In assenza di una specifica soglia prevista dalla disciplina sulla cittadinanza, il giudice ha ritenuto utilizzabile come parametro l’importo previsto dalla normativa per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, incrementato in ragione del coniuge e dei figli a carico. Ha inoltre ritenuto computabili i redditi dei familiari conviventi risultanti dallo stesso stato di famiglia e appartenenti alle categorie indicate dall’art. 433 c.c. Tuttavia, anche considerando unitariamente il nucleo formato dal ricorrente, dalla moglie, dalla figlia, dal fratello, dalla cognata e dai figli di questi ultimi, il parametro reddituale è stato quantificato in € 24.272,10, mentre i redditi cumulativi prodotti dal ricorrente e dal fratello risultavano pari a € 21.834,00 nel 2020, € 18.336,00 nel 2021 ed € 18.994,00 nel 2022. Poiché tali importi erano inferiori al parametro applicabile, la censura è stata ritenuta infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La cittadinanza italiana può essere concessa [...] allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La concessione della cittadinanza per residenza decennale richiede una valutazione amministrativa complessiva sull’opportunità dello stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, comprendente anche la verifica dell’autosufficienza economica.
art. 3 d.l. n. 382/1989, convertito dalla l. n. 8/1990
Il relativo parametro reddituale, previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, può essere utilizzato dall’Amministrazione come criterio di riferimento per valutare l’autosufficienza economica del richiedente cittadinanza.
art. 2, comma 15, l. n. 549/1995
Conferma il parametro reddituale utilizzabile per la valutazione dell’autosufficienza economica, con gli incrementi previsti per il coniuge a carico e per ciascun figlio a carico.
art. 433 c.c.
Ai fini del computo dei redditi familiari possono essere considerati, se conviventi e presenti nello stesso stato di famiglia, i redditi dei familiari rientranti nelle categorie previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza italiana per residenza decennale, l’Amministrazione può apprezzare complessivamente le condizioni lavorative, economiche, familiari e la condotta dell’interessato, al fine di verificare il suo stabile inserimento nella comunità nazionale.
- Il richiedente la cittadinanza per residenza decennale ha l’onere di dimostrare un reddito idoneo a garantirgli l’autosufficienza economica.
- In assenza di una soglia reddituale specificamente stabilita dalla disciplina sulla cittadinanza, l’Amministrazione può utilizzare come parametro di riferimento la soglia prevista dalla normativa sull’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, aumentata per il coniuge e per ciascun figlio a carico.
- Nel calcolo del reddito rilevante per la verifica dell’autosufficienza economica possono essere computati i redditi dei familiari conviventi risultanti dal medesimo stato di famiglia e appartenenti alle categorie indicate dall’art. 433 c.c.; il superamento di una soglia reddituale astratta non è sufficiente se il reddito effettivamente documentato resta inferiore al parametro applicabile al nucleo considerato.
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