Cassazione Penale, Sentenza n. 17863/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione con funzioni direttive al clan Mallardo (art. 416-bis c.p.). Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava l'interpretazione delle intercettazioni ritenute equivoche, la lettura apodittica di singoli colloqui (2/9/2021, 6/9/2021, 9/9/2021, 23/9/2021, 13/1/2022), la falsa attribuzione di un ruolo di fiduciario a Domenico Chiarello e la presunta errata qualificazione della concessionaria come base operativa del clan; si contestava inoltre la mancata prova del ruolo direttivo ascritto al ricorrente e l'uso, a supporto, delle dichiarazioni del collaboratore Lanza, ritenute non riscontrate o estranee al periodo contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte censure fossero questioni di merito e di fatto non sindacabili in sede di legittimità e che, nei limiti del giudizio cautelare, la Corte può verificare solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione. Ha ricordato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e che gli elementi indiziari vanno valutati nel loro complesso, non in chiave frazionata. Ha inoltre valorizzato la pregressa condanna definitiva del ricorrente per partecipazione al clan Mallardo fino al 2011 e la ripresa dei contatti operativi dopo la scarcerazione (1/9/2021) come indizi rafforzativi della sua perdurante partecipazione e del ruolo direttivo. Per questi motivi la cassazione ha confermato l'assetto motivazionale del tribunale e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma
La norma è stata applicata nella forma che configura l'associazione di tipo mafioso; la Corte e il giudice di merito hanno ritenuto che il 'ruolo direttivo' comprenda anche chi esercita incarichi decisionali e di direzione nella vita quotidiana del gruppo, non solo il vertice formale.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Richiama i limiti del giudizio di riesame e, correlativamente, i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulla motivazione nelle misure cautelari.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Norma procedurale citata in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso da fornire per la cassazione.
Prevede condanna alle spese e, in caso di mancata colpa grave nell'inammissibilità del ricorso, il versamento equitativo alla Cassa delle ammende; qui applicata per imporre 3.000 euro.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro misure cautelari il controllo è limitato all'adeguatezza logico-giuridica della motivazione; non è consentito un libero riesame dei fatti e delle prove.
- L'interpretazione delle intercettazioni, anche se criptiche, è questione di fatto riservata al giudice di merito; la cassazione interviene solo se la motivazione è illogica o contraddittoria rispetto alle massime di esperienza.
- Gli elementi indiziari devono essere valutati nel loro complesso e non in modo atomistico: singoli elementi deboli possono acquisire rilevanza se collegati a circostanze pregresse (es. condanne definitive per il medesimo sodalizio).
- La precedente condanna per adesione allo stesso sodalizio può rafforzare la valutazione della perdurante partecipazione e del ruolo direttivo nella fase cautelare, se coerente con nuovi elementi investigativi.
- Per impugnare efficacemente misure cautelari occorre devolvere al giudice specifiche doglianze di merito, indicando esattamente quali elementi probatori si contestano e perché la loro valutazione sarebbe illogica o contraddittoria; le censure generiche e alternative di fatto sono inammissibili.
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