Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17863/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione con funzioni direttive al clan Mallardo (art. 416-bis c.p.). Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava l'interpretazione delle intercettazioni ritenute equivoche, la lettura apodittica di singoli colloqui (2/9/2021, 6/9/2021, 9/9/2021, 23/9/2021, 13/1/2022), la falsa attribuzione di un ruolo di fiduciario a Domenico Chiarello e la presunta errata qualificazione della concessionaria come base operativa del clan; si contestava inoltre la mancata prova del ruolo direttivo ascritto al ricorrente e l'uso, a supporto, delle dichiarazioni del collaboratore Lanza, ritenute non riscontrate o estranee al periodo contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte censure fossero questioni di merito e di fatto non sindacabili in sede di legittimità e che, nei limiti del giudizio cautelare, la Corte può verificare solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione. Ha ricordato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e che gli elementi indiziari vanno valutati nel loro complesso, non in chiave frazionata. Ha inoltre valorizzato la pregressa condanna definitiva del ricorrente per partecipazione al clan Mallardo fino al 2011 e la ripresa dei contatti operativi dopo la scarcerazione (1/9/2021) come indizi rafforzativi della sua perdurante partecipazione e del ruolo direttivo. Per questi motivi la cassazione ha confermato l'assetto motivazionale del tribunale e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    art. 416-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma

    La norma è stata applicata nella forma che configura l'associazione di tipo mafioso; la Corte e il giudice di merito hanno ritenuto che il 'ruolo direttivo' comprenda anche chi esercita incarichi decisionali e di direzione nella vita quotidiana del gruppo, non solo il vertice formale.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiama i limiti del giudizio di riesame e, correlativamente, i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulla motivazione nelle misure cautelari.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disposizioni attuative c.p.p.

    Norma procedurale citata in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso da fornire per la cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede condanna alle spese e, in caso di mancata colpa grave nell'inammissibilità del ricorso, il versamento equitativo alla Cassa delle ammende; qui applicata per imporre 3.000 euro.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro misure cautelari il controllo è limitato all'adeguatezza logico-giuridica della motivazione; non è consentito un libero riesame dei fatti e delle prove.
  • L'interpretazione delle intercettazioni, anche se criptiche, è questione di fatto riservata al giudice di merito; la cassazione interviene solo se la motivazione è illogica o contraddittoria rispetto alle massime di esperienza.
  • Gli elementi indiziari devono essere valutati nel loro complesso e non in modo atomistico: singoli elementi deboli possono acquisire rilevanza se collegati a circostanze pregresse (es. condanne definitive per il medesimo sodalizio).
  • La precedente condanna per adesione allo stesso sodalizio può rafforzare la valutazione della perdurante partecipazione e del ruolo direttivo nella fase cautelare, se coerente con nuovi elementi investigativi.
  • Per impugnare efficacemente misure cautelari occorre devolvere al giudice specifiche doglianze di merito, indicando esattamente quali elementi probatori si contestano e perché la loro valutazione sarebbe illogica o contraddittoria; le censure generiche e alternative di fatto sono inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.