Cassazione Civile, Sentenza n. 24896/2020 del 06/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la sanzione disciplinare (sospensione dall'esercizio della professione per anni 3) inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia. Il ricorso articolava sette motivi principali: 1) illegittimità dell'operato del C.N.F. fuori mandato (art.34 legge 247/2012) e natura giurisdizionale dell'atto; 2) mancata riunione di altro procedimento connesso (ricusazione del Presidente del C.D.D.); 3) questioni di legittimità costituzionale su vari articoli della legge professionale (artt.50,51,58,59 legge 247/2012) e violazione degli artt.3,111,112 Cost.; 4) violazione del principio del ne bis in idem (Cedu prot.7 art.4 e art.117 Cost.) per coincidenza tra procedimento penale e disciplinare; 5) illegittimità dell'approvazione del capo di incolpazione da parte della stessa sezione poi giudicante; 6) nullità della citazione per difetti di notifica (posta/PEC), violazione del diritto di difesa e mancata motivazione; 7) eccessività della sanzione e omesso esame di circostanze attenuanti (assenza di precedenti disciplinari, comportamento successivo), nonché violazione di norme del Regolamento C.N.F.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno rigettato il ricorso ritenendolo in gran parte inammissibile o infondato e confermando la decisione del C.N.F. Principali argomentazioni: il C.N.F. ha legittimazione a decidere anche se uscente, sulla base del principio di immanenza della funzione giurisdizionale; le questioni costituzionali sono state ritenute generiche e non adeguatamente sviluppate; la questione del ne bis in idem è stata risolta richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la sanzione disciplinare ha natura diversa e non sostanzialmente penale, per cui non sussiste violazione del divieto; la notifica via posta e PEC è stata ritenuta rituale e il diritto di difesa adeguatamente esercitato (deposito di memorie e presenza dei difensori); la mancata riunione di altri procedimenti è decisione rimessa alla discrezionalità dell'organo e non sindacabile in questa sede; la qualificazione e l'approvazione del capo di incolpazione da parte di una Sezione è conforme all'art.50 e al funzionamento ordinario dei C.D.D.; la Corte ha anche ritenuto congrua la valutazione della gravità dei fatti (sentenza penale ex art.444 con condanna a 1 anno e 6 mesi) e la proporzione della sanzione disciplinare, non ravvisando elementi nuovi per una diversa determinazione. Il ricorso è quindi rigettato e resta confermata la sospensione triennale.
Norme richiamate
legge 31 dicembre 2012 n.247 (ordinamento forense), art.34, comma 1
L'art.34 è invocato dal ricorrente per contestare l'operato del C.N.F. uscente; la Corte però ha ritenuto che la legittimazione a decidere trovi fondamento nel principio di immanenza della funzione giurisdizionale e che l'operare dell'organo, anche in regime di affari correnti, non renda illegittima la decisione impugnata.
legge 31 dicembre 2012 n.247, art.50, comma 3
Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il funzionamento ordinario del C.D.D. è attraverso le singole sezioni; l'intervento del Plenum è eccezionale e pertanto l'approvazione del capo di incolpazione da parte della sezione designata non è di per sé illegittima.
legge 31 dicembre 2012 n.247, art.54, comma 2
Consente all'organo disciplinare di avvalersi di atti del procedimento penale: la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo della sentenza penale come elemento probatorio e la valutazione documentale dei fatti.
Costituzione della Repubblica Italiana, art.111
Il ricorrente sosteneva la violazione per natura 'giudiziale' del procedimento; la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il procedimento disciplinare avanti ai C.D.D. è di natura amministrativa/giustiziale e non soggetto alle garanzie processuali dell'art.111, salvo che non sia adeguatamente sostenuta specifica violazione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo 7 art.4 (ne bis in idem) e art.6 CEDU
La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il divieto del ne bis in idem non si applica quando la sanzione disciplinare ha natura non sostanzialmente penale; quindi la coesistenza di giudicato penale e procedimento disciplinare non viola automaticamente la CEDU.
Regole di giurisdizione/ricorsi: r.d.l. n.1578 del 1933, art.56
Le decisioni del C.N.F. in materia disciplinare sono sindacabili in Cassazione limitatamente a incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; ciò limita il controllo di merito sui fatti e sulla scelta della sanzione.
legge 31 dicembre 2012 n.247, art.58 e art.59
Richiamate in relazione alla composizione e competenze del C.D.D.; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le doglianze relative a eventuali vizi derivanti dalla composizione e dall'approvazione dei capi di incolpazione, sulla base della normativa che prevede la regolare attività per Sezione.
disposizioni sulla notificazione (artt. del codice di procedura penale e civile richiamati nel testo)
La Corte ha convalidato la ritualità delle notifiche effettuate a mezzo posta e a mezzo PEC quando l'effetto della notifica (raggiungimento dello scopo e possibilità di difesa) sia avvenuto; il mancato formale vizio non pregiudica l'atto se la difesa è stata comunque compiuta.
legge n.241/2012, art.36, comma 7
Norma evocata per l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva; la Corte ha assorbito l'istanza nel rigetto del ricorso principale.
d.P.R. n.115 del 2002, art.13, comma 1-quater
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale disposizione in ordine al contributo processuale eventualmente dovuto dal ricorrente.
Codice Deontologico Forense (C.D.F.), art.50 e art.53
Richiamati in relazione alla qualificazione dei fatti e ai criteri per la sanzione; la Corte ha ritenuto che il C.D.D. e il C.N.F. abbiano correttamente valutato gli elementi deontologici e la misura della sanzione.
Regolamento C.N.F. n.2/2016, art.29
Invocato in relazione ai criteri disciplinari e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che il C.N.F. abbia motivato adeguatamente e che non sia operata una valutazione meramente rivedibile in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il procedimento disciplinare avanti ai Consigli distrettuali di disciplina è considerato, dalla giurisprudenza di legittimità, di natura amministrativa/giustiziale e non giurisdizionale: le garanzie processuali dell'art.111 Cost. non si applicano automaticamente.
- La sanzione disciplinare e la sanzione penale hanno finalità, ambiti e natura diversi; pertanto la pronuncia penale non impedisce automaticamente un procedimento disciplinare per gli stessi fatti (ne bis in idem non sempre applicabile).
- Le notifiche via posta o PEC sono valide quando raggiungono lo scopo e la difesa dell'interessato risulti effettivamente esercitata (deposito memorie, partecipazione del difensore): la Corte valuta la sostanza oltre alla forma.
- Le questioni processuali come la riunione di procedimenti o la decisione sulla ricusazione sono, in linea di massima, rimessa alla discrezionalità dell'organo disciplinare e difficilmente sindacabili in cassazione salvo violazioni di legge o eccesso di potere.
- L'impugnazione in Cassazione delle decisioni del C.N.F. è limitata (in base al r.d.l. n.1578/1933): è possibile censurare incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ma non la rivalutazione di fatto o la discrezionalità nella scelta della sanzione, salvo palese irragionevolezza.
- Per ottenere esito favorevole in ricorso su profili costituzionali o convenzionali è necessario esporre argomentazioni specifiche e ben fondate; deduzioni generiche di incostituzionalità o violazione della CEDU sono spesso dichiarate inammissibili.
- Una condanna penale (anche con patteggiamento o con sentenza ex art.444) e la risonanza mediatica dei fatti possono essere elementi valutati dall'organo disciplinare ai fini della determinazione della sanzione.
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