Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 765/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza), 10 febbraio 2023, n. 288, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Parere definitivo sfavorevole sulla compatibilità delle opere edilizie con le fasce di rispetto della strada provinciale, adottato nel procedimento di condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente proprietario strada)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro il silenzio e respinto i motivi aggiunti contro il parere negativo della Città metropolitana. In appello hanno dedotto: la non preesistenza del vincolo di fascia di rispetto rispetto all’ultimazione dell’immobile, sostenendo che il vincolo avrebbe potuto operare solo dopo l’ultimazione e il collaudo della strada; la mancata considerazione della strada comunale vicinale interposta tra l’immobile e la strada provinciale; la violazione della disciplina sulle distanze e delle fasce di rispetto stradale, nonché della circolare ministeriale n. 3357/1985, ritenuta applicabile agli abusi collocati ad almeno metà della distanza prescritta; un difetto di istruttoria sulla genesi del vincolo; l’omessa applicazione dell’art. 26, comma 3, d.P.R. 495/1992; la mancata considerazione della condotta del Comune di Noci, che aveva invitato i proprietari a richiedere un parere favorevole in deroga. Gli appellanti hanno inoltre riproposto integralmente i motivi di primo grado ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, la parte dell’appello con cui erano stati riproposti integralmente i motivi di primo grado. L’appello è stato comunque esaminato quanto ai motivi specificamente rivolti contro la sentenza del TAR ed è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il vincolo di inedificabilità delle fasce di rispetto stradale opera ex lege e non decorre dall’ultimazione o dal collaudo della strada, bensì già dall’approvazione del progetto dell’infrastruttura. Poiché la costruzione della strada era iniziata nel 1976, prima dell’ultimazione dell’abuso nel 1982, il vincolo era preesistente e trovava applicazione l’art. 33 della legge n. 47/1985, con conseguente insanabilità oggettiva dell’intervento. Il secondo motivo è stato respinto perché l’interposizione di una strada comunale vicinale non interrompe la fascia di rispetto della strada provinciale; trova applicazione la fascia più ampia. Inoltre, il vincolo opera con riferimento all’organismo edilizio unitariamente considerato, sicché anche la ricaduta di una sola porzione del manufatto nella fascia determina l’insanabilità totale. Il diniego è un atto vincolato e non richiede una valutazione concreta della pericolosità o della conformazione dei luoghi. Il terzo motivo è stato respinto perché il criterio della metà delle distanze previsto dalla circolare ministeriale riguarda le opere astrattamente sanabili realizzate su aree vincolate dopo l’esecuzione, disciplinate dall’art. 32 della legge n. 47/1985, e non gli abusi realizzati in violazione di un vincolo assoluto preesistente, soggetti all’art. 33. Il vincolo derivante dal d.m. n. 1404/1968 sorge direttamente dalla legge e la successiva previsione urbanistica comunale ha natura meramente ricognitiva. La deroga invocata ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.P.R. 495/1992 non era comunque applicabile ratione temporis e gli appellanti non hanno provato i relativi presupposti. Il quarto motivo è stato respinto perché l’invito del Comune a procurarsi il parere dell’ente proprietario della strada costituiva un atto di prudenza procedimentale e non poteva modificare i presupposti legali della sanatoria né generare un affidamento tutelabile. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    La riproposizione dei motivi di primo grado in appello deve essere specificamente correlata all’omesso esame o all’erroneo assorbimento di singole doglianze; la riproduzione integrale e non critica è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • d.m. 1° aprile 1968, n. 1404

    Disciplina ratione temporis le fasce di rispetto stradale; il relativo vincolo di inedificabilità opera ex lege, ha carattere assoluto e sorge già con l’approvazione del progetto dell’infrastruttura.

  • d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    Costituisce la disciplina attuale delle fasce di rispetto stradale; la deroga prevista dall’art. 26, comma 3, non è stata ritenuta applicabile a un’opera realizzata sotto la vigenza del d.m. n. 1404/1968 e, comunque, non ne sono stati provati i presupposti.

  • art. 32, comma 2, lett. c), l. n. 47/1985

    Riguarda il parere di compatibilità per opere astrattamente sanabili, realizzate su aree vincolate dopo la loro esecuzione, e consente una valutazione della minaccia alla sicurezza del traffico.

  • art. 33 l. n. 47/1985

    Preclude in modo assoluto la sanatoria degli abusi realizzati in violazione di un vincolo di inedificabilità assoluta preesistente; in tale ipotesi il diniego è vincolato e non sono ammesse valutazioni di compatibilità concreta o pareri in deroga.

  • art. 4 d.m. n. 1404/1968

    Il riferimento alle fasce di espropriazione e alle opere accessorie risultanti da progetti approvati conferma che il vincolo opera già dalla configurazione progettuale dell’infrastruttura.

  • art. 9 l. n. 729/1961

    Il riferimento ai tracciati autostradali previsti sulla base di progetti approvati costituisce un indice normativo della decorrenza anticipata della tutela rispetto all’ultimazione dell’opera.

Massime di principio

  • Il vincolo di inedificabilità derivante dalle fasce di rispetto stradale opera ex lege, ha carattere assoluto e sorge, ai fini della tutela preventiva delle aree necessarie all’infrastruttura, già con l’approvazione del progetto della strada, senza dover attendere l’ultimazione o il collaudo dei lavori.
  • Quando un abuso edilizio è stato realizzato in violazione di un vincolo di inedificabilità assoluta già esistente, trova applicazione l’art. 33 della legge n. 47/1985 e la sanatoria è oggettivamente preclusa; il diniego è vincolato e non richiede valutazioni sulla pericolosità concreta dell’opera, sulla sicurezza della circolazione o sulla conformazione dei luoghi.
  • L’interposizione di una strada di minore rilievo tra il manufatto e la strada soggetta alla fascia di rispetto non interrompe la continuità del vincolo; deve essere applicata la fascia più ampia prevista per la strada di rango superiore.
  • La violazione della fascia di rispetto stradale riferita anche a una sola porzione dell’organismo edilizio determina l’insanabilità dell’intervento unitariamente considerato, senza che rilevi la marginalità della porzione ricadente nella fascia.
  • I criteri derogatori o di attenuazione delle distanze previsti per opere astrattamente sanabili o da discipline successive non sono applicabili agli abusi soggetti al regime più rigoroso dell’art. 33 della legge n. 47/1985; chi invoca una deroga deve allegarne e provarne i presupposti.
  • In appello, la riproposizione dei motivi di primo grado ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. deve svolgersi in forma critica e individuare le specifiche doglianze omesse o erroneamente assorbite; la riproduzione integrale dei motivi non può trasferire al giudice d’appello l’onere di ricercare d’ufficio le questioni non esaminate.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioDistanze, altezze e volumiAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.