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Sentenza

Sentenza n. 99/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza di accoglimento n. 119/2025 del 14.02.2025 dek Tribunale Ordinario di Ancona, all'esito del giudizio R.G. n. 1660/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Ancona in data 22.10.2025.

Giustizia amministrativa202500734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona che aveva riconosciuto il diritto al beneficio per la formazione e condannato il Ministero al pagamento delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e disposto il pagamento delle somme relative agli anni scolastici accertati. Ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, nonostante la notifica della sentenza. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. La ricorrente ha inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con 120 giorni per l'esecuzione e il potere di adottare gli atti necessari, anche contabili e organizzativi. Ha rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo non sussistenti particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del Commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio per la formazione e disposto il pagamento delle somme spettanti.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    L'indennizzo richiesto nell'ambito del giudizio di ottemperanza può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario ad acta sia ritenuta misura acceleratoria sufficiente.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese di lite sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Il TAR richiama la disciplina processuale applicabile alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'Amministrazione non dimostri di aver eseguito il giudicato e non opponga specifiche ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'attivazione a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione del giudicato: può essere negato quando non vi siano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente ad accelerarlo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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