Sentenza del 20/03/2023 n. 7985 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di rimborso IRPEG per l'anno 1993 pari a Euro 60.741.808,73 con interessi e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., calcolato dalla C.T.P. con parametri prime rate ABI (fino al 31/12/2002) ed euribor aumentato di quattro punti (dal 2003). Dopo il silenzio-rifiuto e la sentenza della C.T.P. passata in giudicato che aveva riconosciuto il maggior danno, l'Agenzia rimborsò in data 29/12/2008 il credito con gli interessi fino al 31/12/2007 ma senza la quantificazione del maggior danno come disposto dalla C.T.P.; la contribuente promosse giudizio di ottemperanza e, quindi, ricorso per cassazione lamentando (i) violazione del giudicato per avere il giudice dell'ottemperanza detratto dagli importi da corrispondere gli interessi già pagati ai sensi del D.P.R. n.602/1973 art.44-bis; (ii) che in ottemperanza non era stato aggiunto l'incremento di quattro punti all'euribor (che la ricorrente riteneva riconosciuto in origine); (iii) errata fissazione del dies ad quem del danno al 31/12/2007 invece della data del rimborso 29/12/2008; (iv) carenza di motivazione della sentenza di ottemperanza ai sensi dell'art.111 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i motivi. Ha ritenuto che: (i) l'art. 1224 c.c., comma 2, limita il maggior danno alla differenza in eccesso rispetto al danno già coperto dagli interessi moratori, pertanto la detrazione di quanto già pagato a titolo di interessi moratori è legittima e non viola il giudicato; (ii) il giudice dell'ottemperanza doveva attenersi al dictum della sentenza di cognizione passata in giudicato e non poteva integrare quest'ultima con l'aggiunta del maggior spread di quattro punti sull'euribor se tale indicazione non risultava nella sentenza di cognizione; (iii) il dies ad quem per il calcolo del maggior danno è coerente con la limitazione temporale degli interessi moratori prevista dalla normativa tributaria (D.P.R. n.602/1973, art.44-bis) che ha fissato il computo degli interessi al 31/12/2007; (iv) la motivazione della sentenza di ottemperanza è adeguata perché il giudice ha semplicemente applicato criteri di legge e le statuizioni della sentenza di cognizione, ambiti nei quali l'onere motivazionale è attenuato. Il ricorso è quindi infondato. La Corte non è intervenuta sulla liquidazione delle spese a causa della mancata difesa dell'Agenzia e ha rilevato l'eventuale obbligo della ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
Codice Civile, art. 1224
Il maggior danno da svalutazione monetaria è limitato alla differenza in eccesso rispetto al danno già coperto dagli interessi moratori; non è cumulabile integralmente con gli interessi moratori ma integra il ristoro solo per la parte eccedente
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44-bis
Norma speciale tributaria che ha fissato il computo degli interessi moratori fino al 31/12/2007; tale limite temporale si estende, per ragioni di natura e finalità risarcitoria, anche al computo del maggior danno ex art.1224 c.c., comma 2
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70
Norma procedurale sull'ottemperanza richiamata a supporto dell'impugnazione; in tema di esecuzione delle sentenze tributarie, il giudice dell'ottemperanza deve applicare e non integrare le statuizioni già passate in giudicato
Codice Civile, art. 2909
Richiamato nel ricorso in relazione a vizi/limiti del giudicato; la Corte ha ritenuto che non sia stato violato il giudicato perché l'ottemperanza ha eseguito le statuizioni della sentenza di cognizione nei limiti consentiti
Codice di Procedura Civile, art. 360
Articolo relativo ai motivi di ricorso per cassazione (inclusa la violazione di legge); la Corte ha valutato e respinto i motivi dedotti ai sensi di tale norma
Costituzione, art. 111
Richiesta di rispetto del minimo standard motivazionale; la Corte ha precisato che l'onere motivazionale in sede di ottemperanza è variabile e si attua con intensità maggiore solo per comandi integrativi/discrezionali, mentre per comandi attuativi di statuizioni passate in giudicato l'onere è attenuato
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
comma 1 quater e comma 1 bis
Norme sulla contribuzione unificata: la Corte ha rilevato l'eventuale obbligo della ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza parziale o altre condizioni previste
Massime di principio
- Il maggior danno ex art.1224 c.c., comma 2, è complementare agli interessi moratori e va liquidato solo per la parte eccedente gli interessi già corrisposti: pertanto è corretto detrarre dagli importi dovuti quanto già pagato a titolo di interessi moratori per evitare doppio ristoro.
- In sede di ottemperanza il giudice deve eseguire e chiarire le statuizioni della sentenza di cognizione passata in giudicato, ma non può introdurre nuove statuizioni o ampliative rispetto al giudicato; qualsiasi integrazione è ammessa solo nella misura in cui sia direttamente ricavabile dal contenuto della sentenza passata in giudicato o dalla legge.
- Se esiste una norma speciale che fissa un limite temporale per la liquidazione degli interessi moratori (es. art.44-bis D.P.R. 602/1973), tale limite influenza anche il computo del maggior danno ex art.1224 c.c., poiché entrambi hanno natura di accessori del credito capitale e finalità risarcitoria sovrapponibile.
- L'onere motivazionale della sentenza di ottemperanza varia con la natura del comando: è più rigoroso se il comando è integrativo o discrezionale, più attenuato se il comando è un mero atto di esecuzione di precise statuizioni di una sentenza di cognizione.
- Se l'amministrazione ha già corrisposto somme a titolo di interessi o rimborsi parziali, il calcolo delle somme residuate deve tener conto di tali pagamenti e operare le conseguenti detrazioni prima di liquidare eventuali maggiori danni.
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