Sentenza del 12/12/2017 n. 5192 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Omessa indicazione dell'eccedenza in dichiarazione - Esistenza del credito Iva - Diritto alla detrazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che il diritto alla detrazione dell'IVA sussiste quando sono presenti tutti i requisiti sostanziali previsti dalla normativa, anche se il credito non è stato indicato o è stato indicato in modo incompleto nella dichiarazione. L'omissione dichiarativa, quindi, non fa venir meno automaticamente l'esistenza del credito, ferma restando la necessità di provarne l'effettività e la spettanza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'omessa indicazione, o l'indicazione incompleta, dell'eccedenza IVA nella dichiarazione. Il contribuente sosteneva che tale omissione formale non potesse eliminare il diritto sostanziale alla detrazione, poiché gli acquisti erano stati effettuati da un soggetto passivo d'imposta, erano stati assoggettati a IVA ed erano destinati a operazioni imponibili.
Norme richiamate
Principio del diritto alla detrazione dell'IVA
Il diritto del contribuente alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sussiste se, sul piano sostanziale, ricorrano tutti i requisiti per farla valere.
La detrazione dipende principalmente dalla sussistenza dei requisiti sostanziali: acquisti effettuati da un soggetto passivo, assoggettamento degli acquisti a IVA e destinazione a operazioni imponibili. Le irregolarità o omissioni dichiarative non eliminano automaticamente il diritto sostanziale.
Cassazione, sentenza n. 17757/2016
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui l'omessa o incompleta indicazione del credito IVA in dichiarazione non impedisce il riconoscimento della detrazione, qualora il credito sia effettivamente esistente e documentato.
Massime di principio
- Nel sistema IVA occorre distinguere tra requisiti sostanziali del credito e adempimenti formali: l'inosservanza di un adempimento dichiarativo non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione.
- Il contribuente deve comunque dimostrare l'effettività del credito mediante fatture, registri contabili e documentazione idonea, oltre alla riferibilità degli acquisti ad attività imponibili.
- L'Amministrazione finanziaria può verificare l'esistenza del credito e la sussistenza dei requisiti sostanziali, ma non può negarlo esclusivamente per la mancata o incompleta esposizione in dichiarazione.
- Il principio non esclude eventuali sanzioni per l'irregolarità formale né consente di detrarre crediti inesistenti o non adeguatamente provati.
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