Cassazione Civile, Ordinanza n. 33785/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia trae origine da un pagamento effettuato dalla società debitrice alla creditrice in data 27.04.2015, poi dichiarato inefficace nei confronti della curatela fallimentare dal Tribunale e confermato in appello. La creditrice aveva cercato di recuperare coattivamente il proprio credito nei confronti della debitrice attraverso azione monitoria, accordo transattivo parzialmente eseguito, precetto, esecuzione e assegnazione di somme pignorate presso terzi. La Corte d'appello ha ritenuto provata, per presunzioni, la conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice in capo alla creditrice, valorizzando rapporti commerciali pregressi, protesti, inadempimenti reiterati e la vicinanza temporale tra pagamento e fallimento. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha denunciato violazione dell'art. 67, comma 2, l.f., degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 116 c.p.c., sostenendo che la mera levata dei protesti, considerata insieme alle sole caratteristiche soggettive del creditore, non fosse sufficiente a provare la scientia decoctionis e che, al momento del pagamento, non potesse desumersi l'insolvenza da altri elementi, non essendo pubblicizzate le istanze di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell'accipiens in una revocatoria fallimentare può essere provata anche tramite presunzioni, purché il giudice selezioni i singoli indizi e li valuti complessivamente secondo il canone della concordanza. Nel caso concreto, la censura mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l.f.
La conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo accipiens è elemento soggettivo della revocatoria fallimentare e può essere dimostrata anche per presunzioni.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili per inferire la scientia decoctionis da elementi indiziari concordanti.
art. 2729 c.c.
Il giudice deve selezionare gli indizi rilevanti e verificarne la concordanza e l'idoneità dimostrativa complessiva.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La censura formulata come vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle prove non è ammissibile quando tende solo a sostituire una diversa lettura degli elementi istruttori.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
l. 228/12
Richiamata quale modifica normativa dell'art. 13 d.P.R. 115/02 sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nella revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis dell'accipiens può essere provata con presunzioni semplici, purché gli indizi siano specificamente individuati e valutati nel loro complesso.
- Il giudizio sulla selezione degli indizi e sulla loro concordanza integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se motivato in modo adeguato, non è sindacabile in cassazione.
- Non è consentito censurare in cassazione la ricostruzione del fatto sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale quando, in realtà, si sollecita una nuova valutazione del materiale probatorio.
- In sede di legittimità, la mera contestazione della sufficienza degli indizi a fondare la presunzione di conoscenza dell'insolvenza non è ammissibile se il giudice di merito ha svolto una motivazione logica e coerente.
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