Cassazione Penale, Sentenza n. 11340/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Perugia che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. dell'8/10/2022. Motivi: 1) vizio di competenza territoriale ex artt. 8 e 9 cod.proc.pen., sostenendo che trattandosi di reati unificati dalla continuazione la competenza doveva essere determinata nel luogo di realizzo del profitto (conti correnti tutti in provincia di Belluno); 2) censura sulla qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen. (minorata difesa) ritenuta erroneamente applicata; 3) doglianza sull'adeguatezza ed eccessiva gravità della misura cautelare (arresti domiciliari) ai sensi dell'art. 284 cod.proc.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul motivo di competenza territoriale la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di indicazioni precise sull'agenzia/istituto bancario; ha confermato la valutazione del giudice di merito secondo cui la consumazione dei reati e le operazioni fraudolente risultano riconducibili alla residenza del Di Caterino, da cui venivano effettuate le operazioni sul conto online. Sull'aggravante ex art. 61 n.5 cod.pen. la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui essa è applicabile solo se l'autore trae consapevolmente vantaggi specifici dall'uso della rete; il Tribunale aveva motivato adeguatamente ritenendo decisivo l'uso di piattaforme online. Sulle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto non illogica la valutazione del pericolo di reiterazione in considerazione dell'elevato numero di episodi (oltre 20). In conseguenza: inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.proc.pen.; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
art. 8 cod.proc.pen.
Norma richiamata in tema di determinazione della competenza per territorio; la Corte ha ritenuto che l'indicazione generica dell'apertura di conti non fosse sufficientemente precisa per mutare la competenza stabilita dal giudice di merito
art. 9 cod.proc.pen.
Principio complementare sull'individuazione della competenza territoriale; la Corte ha confermato l'applicazione del criterio valorizzando il luogo di effettuazione delle operazioni (residenza dell'indagato)
art. 61 n. 5 cod.pen.
Aggravante per avere approfittato della minorata difesa; la Corte richiama che per reati 'on line' l'aggravante è configurabile solo se l'autore ha tratto consapevolmente specifici vantaggi dall'utilizzo della rete, valutazione che qui è stata ritenuta concretamente verificata dal tribunale
art. 284 cod.proc.pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta eccessività della misura cautelare; la Corte ha invece ritenuto congrua la misura in considerazione del pericolo di reiterazione risultante dall'elevato numero di episodi
art. 606 comma 3 cod.proc.pen.
Base normativa per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza
art. 616 cod.proc.pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità; applicata per imporre la sanzione di euro 3.000
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Rv. 281800 - 01)
Precedente richiamato per il principio secondo cui l'aggravante della minorata difesa nel contesto di truffe on line richiede che l'autore abbia effettivamente e consapevolmente tratto vantaggio dall'uso della rete; usato per sostenere la legittimità dell'applicazione dell'aggravante nel caso concreto
Massime di principio
- Per contestare la competenza territoriale in casi di reati continuati collegati a operazioni bancarie online è necessario indicare con precisione elementi concreti (es. quale agenzia o istituto bancario, quale conto e dove materialmente è intestato) altrimenti la censura rischia di essere considerata generica e inammissibile
- L'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen. nelle truffe online si configura solo se è dimostrabile che l'autore ha ottenuto un vantaggio specifico e consapevole dall'uso di strumenti telematici; la mera commissione da remoto non è di per sé sufficiente
- La misura cautelare (anche arresti domiciliari) può essere giustificata dal pericolo di reiterazione quando emerga un numero rilevante di episodi criminosi; la valutazione deve essere motivata sul punto della pericolosità e della proporzionalità
- In Cassazione i motivi di impugnazione devono essere formulati con precisione e dati di fatto indicati chiaramente: argomentazioni generiche espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) quando il ricorso risulti colpevolmente infondato o manifestamente generico
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