Cassazione Civile, Ordinanza n. 17062/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia origina da un precedente giudizio, già definito con sentenza passata in giudicato, in cui era stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno per la forzata sospensione di lavori di ristrutturazione di un immobile destinato ad abitazione civile, con incremento dei costi di costruzione. Nel successivo giudizio, i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna, articolando tre motivi: (1) erronea qualificazione della domanda riconvenzionale come azione risarcitoria extracontrattuale ex art. 2043 c.c., anziché come domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., sostenendo un rapporto di genere a specie tra le due norme; (2) violazione delle regole sulla causalità giuridica e contestazione dell'accertamento del nesso causale tra la loro condotta e il danno; (3) erroneo rigetto dell'eccezione di concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. per la causazione dei danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la doglianza non era pertinente al caso concreto, poiché il danno risarcito derivava da un precedente giudicato che già aveva qualificato la pretesa come risarcitoria ex art. 2043 c.c.; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica dell'azione. Quanto al secondo e al terzo motivo, li ha ritenuti inammissibili perché diretti a contestare accertamenti di fatto e il nesso causale, profili non sindacabili in sede di legittimità, per di più in presenza di "doppia conforme"; per il terzo motivo ha anche osservato che la Corte d'appello aveva escluso il concorso colposo per l'impossibilità oggettiva del danneggiato di comportarsi diversamente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi formalmente prospettati come violazioni di legge non possono trasformarsi in un riesame del fatto; in presenza di doppia conforme opera un limite ulteriore all'ammissibilità delle censure di merito.
art. 2043 c.c.
Costituisce il titolo della pretesa risarcitoria per il danno ingiusto derivante dalla sospensione illegittima e dal ritardo dei lavori di ristrutturazione.
art. 96 c.p.c.
Non era la norma correttamente applicabile al caso, poiché la domanda non riguardava la lite temeraria ma il risarcimento del danno già oggetto di precedente giudicato.
art. 1227 c.c.
L'eccezione di concorso colposo del danneggiato è stata respinta poiché i giudici di merito hanno escluso la possibilità oggettiva del danneggiato di tenere una condotta diversa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
D.M. n. 55 del 2014
È utilizzato come base per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale si estende anche alla qualificazione giuridica della domanda riconosciuta dal giudice, impedendo di rimetterne in discussione la natura in un successivo giudizio fondato sul medesimo presupposto sostanziale.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a contestare l'accertamento del fatto, il nesso causale o la valutazione delle prove compiuti dai giudici di merito.
- In caso di "doppia conforme", il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado e di dimostrarne la diversità; in difetto, la censura è inammissibile.
- L'eccezione di concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. richiede la concreta dimostrazione di una condotta alternativa esigibile dal danneggiato e causalmente rilevante nella produzione del danno.
- La domanda di risarcimento del danno da condotta illecita non può essere riqualificata in lite temeraria se il titolo della pretesa risulta già coperto da un precedente giudicato sulla condanna generica al risarcimento.
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