Cassazione Penale, Ordinanza n. 02876/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a un soggetto ritenuto responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, e dell'art. 187, comma 8, del Codice della strada, con pena di mesi sei di arresto ed euro 1.300 di ammenda. Nel ricorso per cassazione, l'imputato, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, contestando in particolare che fosse stata correttamente attribuita a lui la qualità di conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro stradale. La Suprema Corte ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito, senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o decisiva evidenza trascurata dalla decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della Corte territoriale era congrua e immune da illogicità, e che le censure del ricorrente si risolvevano in una rivalutazione del fatto e delle risultanze investigative, estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, C.d.S.
Norma contestata come base della condanna relativa alla guida in stato di ebbrezza; la sentenza di legittimità non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a registrare la conferma della responsabilità.
art. 187, comma 8, C.d.S.
Norma contestata come base della condanna relativa alla guida sotto effetto di stupefacenti; la sentenza non sviluppa questioni interpretative sostanziali sulla fattispecie.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente dedotta come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, logicamente coerente e rientri nell'area della plausibile opinabilità, senza che il ricorrente individui un'evidenza decisiva e oggettiva incompatibile con il ragionamento decisorio.
- Per contestare efficacemente l'attribuzione della qualità di conducente non basta contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti: occorre evidenziare un vero vizio logico o giuridico della motivazione che disarticoli la decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esclusione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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