Sentenza n. 354/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione n.3337 del 4 aprile 2016 emessa dal Comune di Terracina, con la quale è stato reso parere non favorevole ai fini del rilascio del permesso in sanatoria sull’istanza prot. n. 86621, del 10.12.2004 presentata dai ricorrenti ai sensi della legge n. 326/2003, per le opere da essi realizzate, consistenti in un fabbricato composto da magazzino a piano terra e abitazione a piano primo; - del parere non favorevole della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo prot. n.23731 del 30 novembre 2015 sull’istanza di rilascio di permesso in sanatoria presentata dai ricorrenti; - dell’estratto del verbale relativo alla seduta del 9 ottobre 2015 della Commissione Locale per il Paesaggio; - di ogni atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di parere favorevole ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, unitamente ai pareri paesaggistici negativi della Commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti contestavano gli atti relativi alla domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003 per un fabbricato composto da magazzino al piano terra e abitazione al piano primo, sito in area vincolata. Deducevano, anzitutto, violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che il diniego e i pareri richiamati si fondassero su formule generiche e non indicassero le ragioni concrete dell'incompatibilità dell'intervento con la disciplina paesaggistica. Deducevano inoltre eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca e illogicità manifesta, rilevando che la Soprintendenza aveva precedentemente apposto sul progetto il timbro "Approvato con prescrizioni", per poi esprimere un parere negativo senza spiegare il mutamento di valutazione. Infine, lamentavano violazione e falsa applicazione dell'art. 32 l. n. 47/1985, difetto di istruttoria, contraddittorietà della motivazione e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'intervento rientrasse tra le tipologie ammissibili a sanatoria nelle zone vincolate ai sensi della l. n. 326/2003.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, assorbendo le censure non esaminate. Il diniego comunale e i pareri negativi richiamati sono stati ritenuti illegittimi per difetto di motivazione e di istruttoria: le formule secondo cui l'intervento non sarebbe stato compatibile con le indicazioni e prescrizioni degli strumenti paesaggistici, ovvero presenterebbe elementi avversi alla conformità e compatibilità, non individuavano gli specifici elementi di fatto e le ragioni giuridiche ostative alla sanatoria. Il giudice ha richiamato l'art. 3 l. n. 241/1990, precisando che anche i provvedimenti negativi in materia edilizia e paesaggistica, pur se connotati da valutazioni vincolate o tecnico-discrezionali, devono rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione. Ha inoltre valorizzato la contraddittorietà derivante dal precedente esito favorevole con prescrizioni della Soprintendenza, non seguito da alcuna spiegazione del successivo mutamento. Gli atti sono stati ritenuti contrari anche al principio del dissenso costruttivo: l'amministrazione non può limitarsi a un diniego generico e paralizzante, ma deve indicare, ove l'incompatibilità non sia irriducibile, le modifiche o prescrizioni idonee a rendere il progetto compatibile con la tutela paesaggistica. Le amministrazioni non avevano svolto una verifica istruttoria sulla conformità del progetto né indicato come adeguarlo alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, sulla base dei presupposti dell’istruttoria
Il provvedimento negativo deve indicare in modo concreto i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione, consentendo al destinatario e al giudice di comprendere e verificare l'iter logico-giuridico seguito.
art. 32 l. 47/1985
Disciplina il parere o nulla osta paesaggistico nell'ambito delle domande di sanatoria edilizia; il relativo diniego deve essere adeguatamente motivato e istruito.
art. 14-bis, comma 3, l. 241/1990
È richiamato quale fondamento normativo del principio del dissenso costruttivo, secondo cui il dissenso amministrativo deve essere motivato e, ove possibile, accompagnato dall'indicazione delle modifiche necessarie per superarlo.
art. 1, comma 6, l.r. Lazio 59/1995
È richiamato quale base della subdelega al Comune della competenza in materia paesaggistica.
l. 326/2003
È la disciplina invocata per la domanda di condono edilizio; il giudice rileva che gli atti non chiarivano le ragioni ostative alla sanatoria richiesta secondo tale normativa.
Massime di principio
- Un diniego in materia edilizia o paesaggistica deve indicare gli specifici elementi di fatto e le ragioni giuridiche che rendono l'intervento incompatibile con la disciplina applicabile; formule generiche sul contrasto con gli strumenti paesaggistici o sulla presenza di elementi avversi non soddisfano l'obbligo di motivazione.
- Anche quando l'amministrazione esercita valutazioni vincolate o tecnico-discrezionali, il provvedimento negativo deve rendere intelligibile il percorso istruttorio e logico seguito, così da consentire al destinatario e al giudice il controllo sulla legittimità della decisione.
- Il principio del dissenso costruttivo impone all'autorità preposta alla tutela paesaggistica, salvo il caso di incompatibilità irriducibile, di indicare prescrizioni o modifiche progettuali chiare e concretamente utili a rendere l'intervento compatibile, non potendo limitarsi a un diniego generico e paralizzante.
- Quando l'amministrazione modifica una precedente valutazione favorevole con prescrizioni, il successivo esito negativo deve spiegare specificamente le ragioni del mutamento; in mancanza, il provvedimento è viziato per difetto di istruttoria, motivazione e contraddittorietà.
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