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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41518/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Ancona aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale rispetto al reato di associazione ex art. 416 c.p. e al reato di riciclaggio contestato al capo 66, trasmettendo gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Macerata. Il PM presso il Tribunale di Macerata chiese al GIP di Macerata di rimettere la questione alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p. Il GIP accolse la sollecitazione e propose il rinvio pregiudiziale sostenendo che la competenza dovesse essere radicata ad Ancona, sia per il nesso teleologico tra associazione e bancarotta descritta al capo 41, sia perché le condotte di riciclaggio sarebbero state consumate nel luogo in cui erano pervenute le somme trasferite (Ancona).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale. Motivazione principale: lo strumento dell'art. 24-bis c.p.p. è anticipatorio e preventivo e può essere utilizzato solo quando non vi sia già stata una decisione di altro giudice sulla competenza territoriale. Essendo intervenuta una pronuncia del Tribunale di Ancona che aveva declinato la competenza, non era ammesso ricorrere al rinvio pregiudiziale per risolvere il contrasto; l'unico rimedio era il conflitto di competenza ex art. 28 c.p.p.. Inoltre, la Corte ha rilevato che la richiesta del GIP di Macerata non poteva essere trasformata validamente in conflitto perché non sono stati rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 31 c.p.p.. La Corte ha altresì ricordato che il provvedimento di rimessione ex art. 24-bis non ha effetto sospensivo sul processo, conformemente alla disciplina collegata (art. 30, comma 3 c.p.p.). P.Q.M. il rinvio pregiudiziale è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    Strumento anticipatorio e preventivo per ottenere una decisione definitiva della Cassazione sulla competenza territoriale quando non vi sia ancora stata una pronuncia da altro giudice; non può essere usato per risolvere conflitti nati da una precedente decisione di incompetenza.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Regola il conflitto di competenza tra uffici giudiziari; è il rimedio appropriato quando sussiste disaccordo tra giudici in merito alla competenza già decisa da uno di essi.

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che le previsioni sul conflitto e sul regime procedurale sono distinte; in particolare il comma 3 è stato evocato rispetto all'assenza di effetto sospensivo del rinvio pregiudiziale.

  • art. 31 cod. proc. pen.

    Stabilisce adempimenti procedurali per la proposizione del conflitto di competenza; la loro mancata osservanza rende inammissibile la procedura di conflitto.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (associazione); menzionata nel ragionamento sul nesso teleologico con altri reati rilevanti ai fini della competenza territoriale.

Massime di principio

  • L'art. 24-bis c.p.p. va usato solo in via preventiva, cioè quando non è ancora stata adottata alcuna decisione da un altro giudice sulla competenza territoriale; se esiste già una sentenza dichiarativa di incompetenza l'istanza è inammissibile.
  • Se si contesta una decisione già pronunciata da un altro giudice che ha declinato la competenza, il rimedio corretto è il conflitto di competenza ex art. 28 c.p.p., da esperire rispettando le formalità previste dall'art. 31 c.p.p.
  • La mera qualificazione in termini alternativi della stessa istanza (rinvio pregiudiziale e contemporaneo tentativo di conflitto) non supplisce agli adempimenti formali richiesti per il conflitto e non rende ammissibile il procedimento preventivo.
  • Il provvedimento di rimessione ex art. 24-bis non sospende il processo; la sua proposizione non paralizza il corso del procedimento nel giudice adito.
  • Nei casi di contrasto fra giudici, occorre verificare se si tratti di un vero conflitto di competenza (sorgente da autonome investiture da parte dei rispettivi PM) o di questioni analoghe dove può prevalere la decisione del giudice del dibattimento; la qualificazione è decisiva per individuare il rimedio procedurale competente.

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