Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 37064/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. Il ricorso in Cassazione articolava due censure: con il primo motivo chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022 e dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., deducendone il contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.; con il secondo motivo denunciava violazione di legge, sostenendo che la dichiarazione di domicilio richiesta dalla nuova disciplina fosse comunque contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, pertanto, l'onere processuale fosse stato assolto. Il testo mostra che il giudizio presupposto era un appello proposto dall'imputata, poi dichiarato inammissibile per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio e dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, ove richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando precedenti di legittimità che avevano già escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., osservando che tali oneri non comprimono il diritto di impugnazione dell'imputato, ma disciplinano le modalità di esercizio della facoltà del difensore e mirano a garantire un corretto instaurarsi del contraddittorio e a prevenire vizi delle notifiche. Ha parimenti ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'onere di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio può essere assolto anche mediante espresso richiamo a una precedente dichiarazione già presente nel fascicolo, ma nel caso concreto tale richiamo era del tutto assente nell'atto di appello. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022

    norma evocata nel tentativo di rimetterla alla Corte costituzionale insieme all'art. 581 c.p.p.; il ricorso non ne ha ottenuto la declaratoria di illegittimità

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p.

    richiede, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, il deposito contestuale della dichiarazione o elezione di domicilio e, quando l'imputato abbia proceduto in assenza, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la Corte ne conferma la legittimità costituzionale e la funzione di regolare le modalità di esercizio dell'impugnazione

  • art. 3 Cost.

    parametro evocato per censurare la disciplina, ma la Corte ne esclude la violazione per non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa

  • art. 24 Cost.

    parametro evocato sul diritto di difesa; la Corte afferma che la norma non restringe il potere di impugnazione dell'imputato ma disciplina la facoltà del difensore

  • art. 27 Cost.

    parametro evocato in relazione alla presunzione di non colpevolezza; la Corte esclude il contrasto

  • art. 111 Cost.

    parametro evocato sul giusto processo e sul contraddittorio; la Corte esclude la lesione perché la norma agevola le notifiche e l'instaurazione del contraddittorio

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel giudizio di costituzionalità; la Corte esclude che l'onere processuale leda nella sostanza il diritto di accesso al giudizio di impugnazione

  • art. 14, par. 5, Patto internazionale sui diritti civili e politici

    richiamato per affermare che, in via sovranazionale, esiste il diritto al riesame da parte di una giurisdizione superiore per la persona condannata

  • art. 2 Protocollo n. 7 CEDU

    richiamato per il diritto al riesame della decisione da una giurisdizione superiore o di seconda istanza

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa per la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, in assenza di colpa

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    precisa che l'onere di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio può essere assolto anche mediante richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione già presente nel fascicolo, purché consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. è compatibile con la Costituzione quando impone, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, adempimenti formali funzionali alla corretta instaurazione del contraddittorio e alla regolarità delle notifiche.
  • Tali oneri non comprimono il diritto di impugnazione dell'imputato in sé, ma regolano le modalità di esercizio della facoltà di impugnare quando questa sia azionata dal difensore.
  • La scelta legislativa di richiedere il deposito contestuale della dichiarazione o elezione di domicilio e, nei casi previsti, dello specifico mandato ad impugnare non è irragionevole se finalizzata a limitare impugnazioni non ponderate e a prevenire vizi notificatori.
  • L'onere di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio può essere adempiuto anche mediante espresso e specifico richiamo a una precedente dichiarazione già presente nel fascicolo, purché il riferimento consenta di individuare subito il domicilio per le notifiche.
  • In difetto di tale richiamo espresso e specifico, l'adempimento richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non può ritenersi assolto e l'impugnazione è soggetta alla declaratoria di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.