Sentenza del 16/10/2015 n. 20955 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - Rimborso ex art. 38 ter d.P.R. n. 633 del 1972 (vigente "ratione temporis") - Requisiti - Residenza e domicilio - Necessità - Alternatività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva richiesto il rimborso dell’IVA assolta in Italia per l’anno 2003 ai sensi dell’art. 38 ter del d.P.R. n. 633/1972. Il rimborso era stato negato perché l’Amministrazione e i giudici di merito avevano interpretato la norma nel senso che fosse necessario possedere congiuntamente domicilio e residenza in uno Stato membro dell’Unione Europea. La ricorrente sosteneva invece che fosse sufficiente uno solo dei due requisiti, alternativamente, e che la propria sede secondaria in Belgio costituisse comunque un centro di attività stabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, relativi a ultrapetizione, non contestazione e insufficiente motivazione, perché non decisivi rispetto alla questione principale. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, stabilendo che l’art. 38 ter, nella versione applicabile ratione temporis, doveva essere interpretato conformemente alla disciplina comunitaria: domicilio e residenza costituiscono requisiti alternativi, non cumulativi. Inoltre, una sede secondaria può integrare un centro di attività stabile, purché sussista un collegamento effettivo con il territorio. La sentenza d’appello è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente e riconoscendo il diritto al rimborso. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38 ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella versione vigente ratione temporis
I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica Europea ... assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza ... possono ottenere ... il rimborso dell’imposta.
La Corte ha ritenuto che il riferimento congiunto a soggetti domiciliati e residenti costituisse un’endiadi o una formulazione non perfettamente coordinata, da interpretare nel senso dell’alternatività: è sufficiente il domicilio oppure la residenza in uno Stato membro, purché ricorrano gli altri presupposti del rimborso.
Art. 7, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, nella versione ratione temporis
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio ... o da soggetti ivi residenti ... nonché quando sono rese da stabili organizzazioni.
La disposizione conferma l’uso alternativo dei criteri territoriali di domicilio, residenza e stabile organizzazione ai fini IVA.
Artt. 1 e 2 dell’ottava direttiva 79/1072/CEE
Si considera soggetto passivo non residente ... il soggetto passivo che ... non ha fissato ... né la sede della propria attività economica né costituito un centro di attività stabile ... né ... il suo domicilio o la sua residenza abituale.
La disciplina comunitaria utilizza criteri di collegamento territoriale alternativi. Una presenza effettiva può derivare dalla sede, dal centro di attività stabile, dal domicilio o dalla residenza.
Artt. 170 e 171 direttiva 2006/112/CE
Il soggetto passivo che ... non è stabilito nello Stato membro ... ha il diritto al rimborso ... secondo le modalità ... previste dalla ottava direttiva.
Il diritto al rimborso dell’IVA assolta in uno Stato membro è funzionale al principio di neutralità dell’imposta e deve essere garantito ai soggetti stabiliti in un altro Stato membro, nel rispetto delle condizioni previste.
Art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’onere della prova e al principio di non contestazione; la censura è stata dichiarata inammissibile e non ha inciso sull’esito finale.
Art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare ultrapetizione. La Corte ha precisato che l’ultrapetizione riguarda il rapporto tra domanda e decisione, non le argomentazioni utilizzate per motivare il rigetto.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel regime IVA applicabile ratione temporis, quando una norma interna usa congiuntamente domicilio e residenza ma la disciplina europea utilizza criteri alternativi, la disposizione interna deve essere interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione.
- Per ottenere un rimborso IVA come soggetto non residente non è necessariamente richiesta la contemporanea presenza di domicilio e residenza nello stesso Stato membro: può essere sufficiente uno dei due criteri, se sono soddisfatte le altre condizioni normative.
- Per una società, una sede secondaria può costituire un centro di attività stabile o una stabile organizzazione; non è corretto escluderlo automaticamente solo perché non coincide con la sede principale.
- La presenza territoriale rilevante ai fini IVA deve essere effettiva e non meramente formale. Occorre verificare la concreta struttura e l’attività svolta dalla sede o organizzazione.
- Il rimborso dell’IVA versata a monte non può essere negato per una lettura eccessivamente formalistica dei requisiti territoriali, poiché il sistema europeo mira a garantire la neutralità dell’IVA.
- La mera capacità astratta di una stabile organizzazione di effettuare operazioni imponibili non esclude automaticamente il rimborso; è necessario accertare l’effettiva realizzazione di operazioni imponibili nello Stato del rimborso.
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