Cassazione Civile, Ordinanza n. 16237/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico convenzionato per la continuità assistenziale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro l'azienda sanitaria regionale per il pagamento di differenze retributive riferite ad alcune voci indennitarie previste dall'Accordo Decentrato Regionale per la medicina generale convenzionata del 2007: superfestivi, reperibilità, indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali e attività di assistenza pediatrica, per il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018. L'azienda aveva proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, che le decurtazioni operate erano strutturali in ragione del decreto commissariale n. 28/2012; che, per l'indennità assicurativa, il medico nulla poteva pretendere perché esisteva una polizza kasko; e che il medico non aveva dimostrato i presupposti per l'indennità di cui all'art. 29 ADR. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva accolto l'appello del medico e rigettato quello dell'azienda. In Cassazione l'azienda ha denunciato: 1) violazione dell'art. 39 c.p.c. per avere la Corte escluso la duplicazione della domanda rispetto a un precedente giudizio tra le stesse parti; 2) erronea riconduzione del diritto all'indennità ex art. 28 ADR nonostante la polizza kasko e dedotta violazione di norme dell'ACN 2005, dell'ADR 2007 e degli artt. 1418 e 1325 c.c.; 3) erroneo riconoscimento dell'indennità ex art. 29 ADR sulla base di presunzioni, con dedotta violazione dell'ACN 2005, di una supposta nullità dell'art. 29 ADR e degli artt. 2727 e 2729 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la domanda monitoria relativa alle indennità per il periodo 2016-2018 fosse già compresa nella precedente causa definita con sentenza passata in giudicato tra le stesse parti. Ha quindi rilevato d'ufficio il giudicato esterno formatosi sulla precedente decisione, richiamata come Cass. n. 6500/2026, e ha affermato che tale giudicato impediva la nuova introduzione del giudizio di merito per il medesimo credito, in applicazione del principio del ne bis in idem. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio per inammissibilità originaria della domanda. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per il sopravvenuto giudicato esterno.
Norme richiamate
art. 39 cod. proc. civ.
è richiamato come norma processuale evocata nel primo motivo, ma la decisione si fonda soprattutto sul giudicato esterno e sulla preclusione del nuovo giudizio per la medesima domanda.
art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
viene indicato quale parametro del motivo di ricorso per la dedotta violazione processuale.
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
viene indicato quale parametro dei motivi sostanziali relativi alle indennità contestate.
art. 72, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 2005
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità del riconoscimento dell'indennità assicurativa in presenza di una polizza kasko.
art. 28 dell'Accordo Decentrato Regionale per la medicina generale nella Regione Molise del 2007
norma convenzionale relativa all'indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali; la controversia riguarda la sua spettanza per il periodo contestato.
art. 1418 cod. civ.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del diritto azionato in relazione alla dedotta difformità rispetto alla disciplina collettiva.
art. 1325 n. 2 cod. civ.
richiamato dalla ricorrente nel dedurre un vizio dell'accordo/causa in relazione alla disciplina invocata.
art. 29 dell'Accordo Decentrato Regionale per la medicina generale nella Regione Molise del 2007
norma convenzionale relativa all'indennità di assistenza pediatrica; la Corte di merito aveva riconosciuto il diritto, ma in Cassazione il motivo è rimasto assorbito.
artt. 2727 e 2729 cod. civ.
richiamati per censurare l'uso delle presunzioni nell'accertamento dei presupposti dell'indennità di cui all'art. 29 ADR.
art. 434 cod. proc. civ.
richiamato nel testo della precedente decisione e nella ricostruzione della domanda originaria, ma non come oggetto diretto del decisum odierno.
Massime di principio
- Se una domanda giudiziale successiva ha ad oggetto lo stesso credito già compreso, anche solo per un periodo temporale più ristretto, in una precedente causa tra le stesse parti definita con giudicato, il nuovo giudizio è precluso dal giudicato esterno.
- Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, perché attiene alla regola del caso concreto e tutela l'esigenza pubblica di evitare decisioni contrastanti.
- Quando il giudicato esterno rende improponibile la domanda originaria, la cassazione può intervenire senza rinvio, poiché manca in radice il potere del giudice di merito di decidere nuovamente sulla stessa pretesa.
- L'accertamento della preclusione da giudicato assorbe l'esame delle ulteriori censure di merito relative alla spettanza del credito e alla prova dei relativi presupposti.
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