Sentenza n. 1319/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto Cat.-OMISSIS- notificato in data 8.2.2025, con il quale la Questura di Catania ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello per lavoro autonomo Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9/2/2026: per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 23 giugno 2025, depositato in giudizio dall’Avvocatura di Stato il 26.11.2025, nonché per l’ottemperanza all’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, emessa dalla IV Sezione del Tar Sicilia - Catania, e di sostanziale diniego ex novo dell’istanza finalizzata ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 D. Lgs 286/1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e successivo decreto di conferma fondato sull'irricevibilità dell'istanza di verifica della quota da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego originario, deducendo difetto di istruttoria, errore sul presupposto di fatto, violazione degli artt. 5, comma 5, 22 e 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998, dell'art. 97 Cost. e difetto di motivazione. Ha sostenuto di avere presentato l'istanza di verifica della disponibilità della quota presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e che tale circostanza risultava documentalmente provata; ha inoltre dedotto che la verifica delle quote costituisse un adempimento istruttorio dell'Amministrazione e non un onere del richiedente. A seguito dell'ordinanza cautelare che aveva disposto il riesame, la Questura ha adottato un nuovo decreto di conferma del diniego, fondato sull'irricevibilità dichiarata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione perché il permesso risultava scaduto da oltre sessanta giorni al momento dell'inserimento dell'istanza. Con motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto la nullità del nuovo decreto per asserita elusione del giudicato cautelare, nonché, in subordine, l'annullabilità per violazione degli artt. 4, 5 e 24 del d.lgs. 286/1998, del d.l. 145/2024, del d.P.C.M. 27 settembre 2023 e della circolare congiunta del 27 ottobre 2023, oltre a eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, errore sui presupposti e sviamento. Ha sostenuto che l'art. 24, comma 10, non imponesse la presentazione della domanda prima della scadenza del permesso, che il termine previsto per il rinnovo fosse ordinatorio e che, dopo il d.l. 145/2024, non fosse più necessaria una quota. Ha infine dedotto l'illegittimità derivata del nuovo diniego, poiché fondato sull'erroneo presupposto della mancata presentazione dell'istanza di verifica della quota.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse: il decreto originario era stato sostituito da un successivo atto di conferma adottato dopo riesame, fondato su una nuova istruttoria e su una diversa motivazione, costituita dal provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Il nuovo atto è stato qualificato come conferma in senso proprio e non come atto meramente confermativo, poiché preceduto da una rivalutazione della situazione e da nuove coordinate motivazionali. Anche i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili. Il TAR ha escluso la configurabilità di un giudicato cautelare, incompatibile con la natura provvisoria delle ordinanze cautelari; la loro esecuzione è disciplinata dall'art. 59 c.p.a. e non dal giudizio di ottemperanza. Inoltre, il ricorso autonomamente proposto contro il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione era stato accolto con altra sentenza per difetto di competenza, senza esame degli ulteriori motivi di merito. L'annullamento dell'atto presupposto ha prodotto l'effetto caducante automatico sul decreto della Questura, che si fondava esclusivamente su tale atto. Di conseguenza è venuto meno l'interesse attuale all'esame delle censure di merito. Le spese sono state compensate. Il TAR ha inoltre confermato la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che la documentazione sui redditi esteri non era certificata dall'autorità consolare e non era stata sostituita, in caso di impossibilità, da dichiarazione sostitutiva resa sotto la responsabilità dell'interessato.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento del sistema delle quote per l'ingresso e la conversione dei titoli di soggiorno, secondo la motivazione del diniego originario.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando mancano i requisiti per l'ingresso e il soggiorno; l'irricevibilità della richiesta di verifica della quota è stata considerata carenza di un requisito essenziale per il rilascio del titolo.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale disciplina della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
art. 59 c.p.a.
Disciplina l'esecuzione delle ordinanze cautelari; il TAR lo indica come applicabile in luogo degli artt. 112 e seguenti c.p.a., escludendo la configurabilità di un giudicato cautelare.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Impedisce al giudice di pronunciarsi sui profili di merito quando il potere amministrativo non è ancora stato esercitato, come avvenuto dopo l'annullamento per incompetenza dell'atto dello Sportello Unico.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per l'avviso alle parti della possibile declaratoria di improcedibilità.
art. 79 d.P.R. 115/2002
Attribuisce all'autorità consolare la certificazione e l'attestazione della veridicità dei dati reddituali esteri ai fini del patrocinio a spese dello Stato; in caso di impossibilità è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa sotto la responsabilità dell'interessato.
Massime di principio
- Un provvedimento successivo adottato dopo nuova istruttoria, rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto e nuova ponderazione degli interessi costituisce atto di conferma in senso proprio, non meramente confermativo, e sostituisce il precedente quale nuova sede di regolazione del rapporto controverso; il ricorso contro l'atto originario diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Le ordinanze cautelari, in quanto provvisorie e strumentali, non formano un giudicato cautelare incompatibile con la successiva decisione di merito; la loro esecuzione è disciplinata dall'art. 59 c.p.a. e non dal giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e seguenti c.p.a.
- Quando un provvedimento amministrativo consequenziale è motivato esclusivamente mediante il richiamo a un atto presupposto, l'annullamento giurisdizionale dell'atto presupposto travolge automaticamente l'atto consequenziale per effetto caducante, facendo venir meno l'interesse attuale all'esame delle censure rivolte direttamente contro quest'ultimo.
- Nella sequenza procedimentale relativa all'ingresso e al soggiorno per lavoro, il nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione e il titolo rilasciato dalla Questura sono atti collegati da un nesso di derivazione necessaria: l'illegittimità dell'atto presupposto si riflette automaticamente sul diniego del titolo che su di esso si fonda.
- Quando l'annullamento dell'atto presupposto è pronunciato per incompetenza, senza esame delle ulteriori questioni di merito, il giudice non può decidere tali questioni finché l'Amministrazione competente non abbia esercitato il potere, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
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