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Ordinanza

Ordinanza n. 1275/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -dell’“Ordinanza di rimessione in pristino coattiva da parte dell'amministrazione comunale per opere realizzate in via Quirino di Marzio n.38”, notificata al ricorrente in data 24.12.2020; ove occorra: - del parere espresso dalla Commissione edilizia, in ordine alla rimessione in pristino dell'immobile e del provvedimento di diniego di richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria adottato dal Dirigente del settore urbanistica (PG168149/2011 del 08.07.2011) - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202100210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha esaminato il merito delle censure edilizie. Preso atto del decesso del difensore del ricorrente, ha dichiarato la sopravvenuta interruzione del processo dalla data dell’avvenuta comunicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Il dispositivo non contiene una pronuncia sulle spese.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimessione in pristino coattiva di opere edilizie, nonché, ove occorra, parere della Commissione edilizia e diniego di applicazione di una sanzione pecuniaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di rimessione in pristino coattiva relativa a opere realizzate in un immobile sito in Bologna, chiedendone l’annullamento, unitamente al parere della Commissione edilizia, al diniego di applicazione della sanzione pecuniaria e agli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il Comune si è costituito eccependo l’infondatezza del ricorso. Nel corso del giudizio è intervenuto il decesso del difensore del ricorrente, comunicato in giudizio dalla difesa comunale il 26 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    intervenuta interruzione del processo

    La sopravvenienza del decesso del difensore costituito determina l’interruzione del processo dalla data della relativa comunicazione, secondo quanto rilevato dal Collegio.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    interruzione del processo

    Le disposizioni del codice di procedura civile sono richiamate quali disciplina applicabile all’interruzione conseguente al decesso del difensore.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non attribuisce a tale disposizione uno specifico effetto decisorio.

Massime di principio

  • Il decesso del difensore costituito, quando sia comunicato in corso di causa, comporta l’interruzione del processo dalla data della comunicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione agli artt. 299 e seguenti c.p.c.
  • L’interruzione del processo per decesso del difensore impone al giudice di arrestare la decisione sul merito delle domande e delle censure fino alla riassunzione o alla prosecuzione del giudizio secondo le forme previste dalla disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione

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