Cassazione Civile, Ordinanza n. 33320/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
L'organizzazione sindacale aveva agito chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dal diniego, opposto dalla società datrice, della fruizione di un'aspettativa sindacale non retribuita in favore di una propria esponente, quale membro della Direzione Strategica Territoriale. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha contestato l'affermazione di carenza di allegazione e prova del danno, sostenendo di averlo in realtà dedotto nel ricorso introduttivo; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 31 Stat. lav. e dei canoni di correttezza e buona fede, lamentando anche omessa pronuncia sul relativo profilo; con il terzo ha censurato la motivazione sul punto dell'aspettativa non retribuita, ritenuta apodittica e fondata su un precedente inconferente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i tre motivi formulati in modo generico e "in forma libera", non rispettosi del principio di tassatività e specificità dei motivi di ricorso per cassazione; inoltre il ricorrente non aveva indicato puntualmente tutte le norme asseritamente violate, il modo della loro violazione, né aveva sviluppato specifiche argomentazioni contro le rationes decidendi della sentenza impugnata. Le doglianze si risolvevano, pertanto, in critiche di fatto non scrutinabili in sede di legittimità. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di ricorso proposto in data rilevante ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiede la specifica indicazione delle disposizioni violate e delle argomentazioni con cui si dimostri il contrasto tra la sentenza impugnata e le norme regolatrici della fattispecie; la sua violazione comporta inammissibilità del ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge deve essere dedotto in modo specifico e non tramite censure generiche o meri dissensi fattuali
art. 31 Stat. lav.
richiamato dal ricorrente quale norma violata dal diniego dell'aspettativa sindacale, senza però adeguata specificazione della relativa censura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere formulati con tassatività e specificità: non sono ammissibili censure generiche o articolate in modo libero, prive di chiara riconduzione a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.
- Chi deduce la violazione di legge deve indicare puntualmente le norme asseritamente violate e sviluppare un confronto critico con le rationes decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Le doglianze che si risolvono in contestazioni di mero fatto o in una diversa lettura del materiale probatorio non sono scrutinabili in sede di legittimità se non si confrontano con la motivazione e con i limiti del sindacato di cassazione.
- La deduzione di omessa pronuncia o di motivazione insufficiente deve misurarsi con i capi effettivamente decisi dal giudice di merito e non può limitarsi a una contestazione apodittica del contenuto della sentenza.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33249/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33250/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33251/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33253/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33256/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33257/2022 del 11/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →