Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33320/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

L'organizzazione sindacale aveva agito chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dal diniego, opposto dalla società datrice, della fruizione di un'aspettativa sindacale non retribuita in favore di una propria esponente, quale membro della Direzione Strategica Territoriale. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha contestato l'affermazione di carenza di allegazione e prova del danno, sostenendo di averlo in realtà dedotto nel ricorso introduttivo; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 31 Stat. lav. e dei canoni di correttezza e buona fede, lamentando anche omessa pronuncia sul relativo profilo; con il terzo ha censurato la motivazione sul punto dell'aspettativa non retribuita, ritenuta apodittica e fondata su un precedente inconferente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i tre motivi formulati in modo generico e "in forma libera", non rispettosi del principio di tassatività e specificità dei motivi di ricorso per cassazione; inoltre il ricorrente non aveva indicato puntualmente tutte le norme asseritamente violate, il modo della loro violazione, né aveva sviluppato specifiche argomentazioni contro le rationes decidendi della sentenza impugnata. Le doglianze si risolvevano, pertanto, in critiche di fatto non scrutinabili in sede di legittimità. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di ricorso proposto in data rilevante ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede la specifica indicazione delle disposizioni violate e delle argomentazioni con cui si dimostri il contrasto tra la sentenza impugnata e le norme regolatrici della fattispecie; la sua violazione comporta inammissibilità del ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge deve essere dedotto in modo specifico e non tramite censure generiche o meri dissensi fattuali

  • art. 31 Stat. lav.

    richiamato dal ricorrente quale norma violata dal diniego dell'aspettativa sindacale, senza però adeguata specificazione della relativa censura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma introduttiva del meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere formulati con tassatività e specificità: non sono ammissibili censure generiche o articolate in modo libero, prive di chiara riconduzione a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.
  • Chi deduce la violazione di legge deve indicare puntualmente le norme asseritamente violate e sviluppare un confronto critico con le rationes decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • Le doglianze che si risolvono in contestazioni di mero fatto o in una diversa lettura del materiale probatorio non sono scrutinabili in sede di legittimità se non si confrontano con la motivazione e con i limiti del sindacato di cassazione.
  • La deduzione di omessa pronuncia o di motivazione insufficiente deve misurarsi con i capi effettivamente decisi dal giudice di merito e non può limitarsi a una contestazione apodittica del contenuto della sentenza.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.