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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18841/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parti private)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso monitorio con cui una persona ha chiesto la restituzione di euro 4.500 versati per la presunta costituzione di una società per la gestione di un ristorante, società che non sarebbe mai stata effettivamente costituita. Il giudice di pace ha emesso decreto ingiuntivo; l'ingiunto ha proposto opposizione e domanda riconvenzionale per oltre euro 16.000. Il giudice di pace ha revocato il decreto e declinato la competenza a favore del Tribunale di Patti, Sezione specializzata in materia di impresa. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Palermo, questo ha a sua volta ritenuto di essere incompetente e ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio. Il Tribunale istante sosteneva che la lite riguardasse un rapporto societario di fatto, quindi rientrante nella competenza della sezione specializzata, e che, in ogni caso, la domanda riconvenzionale eccedesse il limite di valore del giudice di pace, rendendo competente il tribunale. La Corte di Cassazione ha però rilevato che il regolamento era stato sollevato oltre il termine di preclusione dell'art. 38, comma 3, c.p.c., poiché la questione non era stata immediatamente rilevata nella prima udienza utile; inoltre ha affermato che, trattandosi in sostanza di azione di ripetizione di indebito e non di domanda centrata sull'accertamento di un rapporto societario, la competenza verticale si determinava per valore e non per materia. Di conseguenza, il regolamento d'ufficio è stato dichiarato inammissibile e le parti sono state rimesse davanti al medesimo Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di impresa, per la riassunzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha ritenuto tardivo il rilievo dell'incompetenza, perché effettuato dopo la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., e ha altresì precisato che il regolamento d'ufficio non è esperibile per contestare la competenza per valore, una volta radicata davanti al giudice ad quem a seguito della declaratoria del primo giudice. Le parti sono state pertanto rimesse dinanzi al Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di impresa, per la riassunzione del giudizio entro tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza. Nessuna pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 3, c.p.c.

    "le eccezioni di incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione"

    La preclusione opera anche nel regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c.; il rilievo deve avvenire tempestivamente, entro il termine di esaurimento delle attività della prima udienza utile.

  • art. 45 c.p.c.

    Il regolamento d'ufficio segue immediatamente il rilievo dell'incompetenza e può essere sollevato solo nei limiti consentiti dai criteri inderogabili di competenza.

  • art. 350 c.p.c.

    Richiamato per analogia in relazione alla tempestività del rilievo dell'incompetenza nel giudizio di appello, quale conferma del principio generale sulla immediatezza del conflitto d'ufficio.

  • art. 5 della L. n. 117 del 1988

    Richiamato come precedente applicativo del principio di tempestività del rilievo dell'incompetenza nel procedimento camerale allora previsto per la responsabilità civile dei magistrati.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è inammissibile se il giudice che intende sollevarlo non rileva l'incompetenza entro la prima udienza utile, perché opera la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c.
  • L'istituto del regolamento d'ufficio tutela solo i criteri inderogabili di competenza; non può essere utilizzato per rimettere in discussione la competenza per valore quando questa sia già stata radicata presso il giudice ad quem a seguito della declinatoria del primo giudice.
  • Ai fini della competenza, occorre guardare alla domanda effettivamente proposta e al criterio di collegamento realmente applicabile, non alla sola qualificazione formale data dal giudice che declina la competenza.
  • Se la controversia ha ad oggetto, in sostanza, una ripetizione di indebito e il preteso rapporto societario è solo una causa giustificativa della dazione, la competenza verticale si determina secondo il valore e non per materia societaria.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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