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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4407/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sulle spese e sulla efficacia di una pronuncia intervenuta nel procedimento di esecuzione per obblighi di fare. In primo luogo gli esecutanti (i Crimì e i Lombardo) avevano ottenuto, in sede di giudice dell'esecuzione, l'esecuzione di una sentenza di demolizione e, successivamente, chiedevano la liquidazione e il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione emise un decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. che gli obbligati (Genuardi e Guardì) opposero. La Corte d'appello di Palermo, nell'ambito dell'appello sull'opposizione al decreto, ritenne che una precedente sentenza della stessa Corte (n. 970/2009) avesse efficacia di giudicato esterno sulla questione delle spese dell'esecuzione, rideterminò l'importo dovuto e compensò le spese processuali. I ricorrenti in Cassazione lamentavano, tra l'altro, che la Corte territoriale aveva attribuito valore di giudicato ad una decisione di rito (inammissibilità) e aveva dunque precluso il riesame delle spese dell'esecuzione; denunciavano inoltre omissione di pronuncia circa l'applicazione del D.M. n. 27/2004 per la liquidazione dei compensi e violazioni delle norme sul procedimento esecutivo (art. 612 c.p.c. e correlati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea l'attribuzione di efficacia di giudicato sostanziale alla sentenza n. 970/2009 della Corte d'appello di Palermo, la quale si era limitata a rigettare l'impugnazione per ragioni di rito (dichiarandola inammissibile) e dunque non poteva precludere il riesame delle spese connesse all'esecuzione per obblighi di fare. Per l'accoglimento di tale motivo la Corte ha assorbito gli altri motivi principali e i ricorsi incidentali. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per la determinazione anche delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.c.

    Disciplina la fase esecutiva per obblighi di fare. La Corte sottolinea che le ordinanze rese ai sensi dell'art. 612, e il relativo procedimento attuativo, non vanno automaticamente scissi in subprocedimenti dotati di autonomia indeterminata; la fase attuativa non acquista di per sé una autonoma efficacia che impedisca il riesame delle spese.

  • art. 614 c.p.c.

    Consente al giudice dell'esecuzione di emanare decreto ingiuntivo per il rimborso di somme anticipate dagli esecutanti. Nel caso di specie il decreto emesso dal giudice dell'esecuzione è stato oggetto di opposizione, poi giudicata in sede di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5

    Norma sulle ipotesi di cassazione per violazione di legge o vizi di motivazione. La Corte ha fondato l'accoglimento sul motivo dedotto in base a tali norme (in particolare il n.4 relativo alla motivazione e il n.3 relativo a violazione di legge) per l'erronea attribuzione di efficacia di giudicato alla sentenza di rito.

  • art. 345 e 389 c.p.c.

    Richiamati nei ricorsi incidentali in relazione alla restituzione di somme versate in favore del procuratore distrattario e all'erronea liquidazione delle spese nel primo grado; la Corte di Cassazione ha però ritenuto tali questioni assorbite dall'accoglimento del motivo principale.

  • art. 91 c.p.c.

    comma 1 nel testo pro tempore vigente (modificato dall'art. 45 comma 10 della legge n. 69/2009)

    Norma sulle spese di lite. I controricorrenti lamentavano che, malgrado la loro soccombenza, la Corte territoriale avesse compensato le spese senza motivazione. La Cassazione rileva che la compensazione deve essere adeguatamente motivata soprattutto in presenza di totale soccombenza.

  • D.M. n. 27 del 2004

    Stabilisce parametri per la liquidazione dei compensi nella prima fase del giudizio di esecuzione per obblighi di fare. Il ricorrente denunciava omessa pronuncia sulla sua applicazione; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dall'accoglimento della questione pregiudiziale relativa al giudicato.

  • legge n. 69 del 18/06/2009

    Ha modificato il testo di alcune norme processuali, qui richiamata per il diverso testo dell'art. 91 c.p.c.; citata dai ricorrenti incidentali in relazione alla ripartizione delle spese.

Massime di principio

  • Una decisione che definisce un gravame per ragioni di rito o ne dichiara l'inammissibilità non acquista necessariamente efficacia di giudicato sostanziale su questioni di merito o sulle spese dell'esecuzione; tale pronuncia non impedisce il riesame di tali questioni in successivi giudizi.
  • Le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 612 c.p.c. e la fase attuativa dell'esecuzione per obblighi di fare vanno interpretate come parti del procedimento esecutivo unitario; non è automatico scinderle in subprocedimenti autonomi dotati di propria efficacia comunque impeditiva del riesame.
  • La compensazione delle spese processuali richiede specifica e congrua motivazione, specialmente quando vi sia totale soccombenza di una parte; la semplice compensazione senza motivazione è censurabile.
  • Se in un giudizio di cassazione il motivo pregiudiziale (es. attribuzione di giudicato a pronuncia di rito) viene accolto, gli altri motivi relativi alle stesse vicende processuali possono essere assorbiti e la causa rinviata per nuovi accertamenti di fatto e di diritto.
  • La mancata pronuncia sull'applicazione di parametri di liquidazione dei compensi (ad es. D.M. n.27/2004) è rimediabile in sede di rinvio, ma può essere assorbita se la Corte di legittimità decide questioni più rilevanti e pregiudiziali.

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