Cassazione Civile, Sentenza n. 4400/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva accolto l'appello di MDF, ritenendo che la registrazione informatizzata della DAT (stato CA in AIDA) equivalga alla messa a disposizione della merce e quindi alla conclusione e all'appuramento del regime di transito unionale. L'Agenzia contestava la violazione del diritto unionale, sostenendo che la conclusione positiva e l'appuramento del transito esterno richiedono l'esito dei controlli previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o la produzione delle prove alternative dal titolare del regime (art. 306-312 Reg. 2015/2447 e artt. 215, 233 CDU), non potendo bastare la sola registrazione automatica nel sistema.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la sentenza impugnata abbia errato nel qualificare la semplice registrazione informatizzata della dichiarazione di transito come conclusione e appuramento del regime. Il giudice di merito aveva confuso la fase di presentazione/registrazione presso l'ufficio di destinazione con l'appuramento, attività che compete all'ufficio di partenza sulla base della comunicazione dell'esito dei controlli (art. 308-309 Reg. 2015/2447), delle richieste previste dall'art. 310 o della prova alternativa prevista dall'art. 312. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza della CGT e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione) - art. 233, par. 2
Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti e il regime di transito ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell'ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale.
La Corte di cassazione interpreta l'art. 233(2) insieme alle norme attuative per significare che la mera registrazione informatica non basta: la messa a disposizione conforme alla normativa richiede anche l'espletamento delle procedure di controllo e comunicazione previste dal regolamento di esecuzione.
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione) - art. 215, par. 2
L'appuramento del regime spetta alle autorità doganali comparando i dati in possesso dell'ufficio di partenza e di destinazione; compete dunque all'ufficio di partenza valutare se il transito si è concluso correttamente sulla base degli esiti comunicati.
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione) - art. 226, par. 1 e par. 3 lett. a)
Nel quadro del regime di transito esterno, merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione senza essere soggette: a) ai dazi all'importazione; b) ad altri oneri... La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità: a) in base al regime di transito unionale esterno.
Definisce il regime di transito esterno e il campo di applicazione; serve da cornice per applicare le regole di presentazione, controllo e appuramento disciplinate dal regolamento di esecuzione.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 - art. 306, par. 1
Quando le merci vincolate a un regime di transito unionale arrivano all'ufficio doganale di destinazione, sono presentate a tale ufficio doganale: a) le merci; b) l'MRN della dichiarazione di transito; c) qualsiasi informazione richiesta dall'ufficio doganale di destinazione.
Stabilisce cosa si intende per presentazione in dogana; la Cassazione distingue la presentazione (competenza ufficio di destinazione) dall'appuramento (competenza ufficio di partenza).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 - art. 307
L'ufficio doganale di destinazione informa l'ufficio doganale di partenza dell'arrivo delle merci il giorno in cui le merci e l'MRN della dichiarazione di transito sono presentate
Prevede l'obbligo di notifica dell'arrivo; non equivale all'esito del controllo necessario per l'appuramento.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 - art. 308
Prevede che l'ufficio di destinazione effettui i controlli alla conclusione del regime di transito; l'esito di tali controlli va comunicato all'ufficio di partenza e costituisce elemento per l'appuramento.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 - art. 309
L'ufficio doganale di destinazione notifica i risultati del controllo all'ufficio doganale di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione
Introduce il termine di tre giorni per comunicare l'esito del controllo; il mancato rispetto non implica automaticamente che l'appuramento sia completato senza ulteriori accertamenti.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 - art. 310
Consente all'ufficio di partenza di richiedere immediatamente i risultati del controllo o informazioni pertinenti all'ufficio di destinazione o al titolare del regime quando non riceve la comunicazione degli esiti.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 - art. 312
Elenca i documenti che il titolare del regime può produrre come prova alternativa della corretta conclusione del transito; la loro produzione è rilevante quando manca la comunicazione dell'ufficio di destinazione.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-186/2008) citata
Rammentata per il principio che la responsabilità del titolare del regime non si esaurisce con la semplice presentazione se non è dimostrata la corretta conclusione del transito; tuttavia la Cassazione ha richiamato la necessità di rispettare le regole procedurali del regolamento di esecuzione.
Norme processuali e civili richiamate (artt. 115,116 c.p.c.; art. 2697 c.c.)
Riferimenti agli oneri della prova e alle norme processuali invocate nel ricorso; la decisione sostanzialmente si concentra sulle norme doganali e regolamentari sostanziali.
Massime di principio
- La registrazione informatica della dichiarazione di transito (es. stato CA in AIDA/NCTS) non è di per sé sufficiente a dichiarare concluso il regime di transito esterno né ad appurarne la corretta conclusione ai sensi del diritto unionale.
- Deve essere distinta la fase della presentazione/messa a disposizione della merce presso l'ufficio di destinazione (art. 306-307 Reg. 2015/2447) dall'appuramento del regime, che compete all'ufficio di partenza confrontando i dati e gli esiti dei controlli (art. 215 CDU e artt. 308-309 Reg. 2015/2447).
- L'ufficio di destinazione deve comunicare l'esito dei controlli entro tre giorni; in caso di mancata comunicazione l'ufficio di partenza può attivare le procedure previste dall'art. 310 Reg. 2015/2447 per ottenere informazioni o l'esito del controllo.
- Il titolare del regime può fornire prove alternative della corretta conclusione del transito ai sensi dell'art. 312 Reg. 2015/2447; in mancanza di tali prove e senza la comunicazione formale dell'esito il rischio e l'onere probatorio possono ricadere sull'autorità che contesta la regolarità del transito.
- La prassi nazionale, come l'uso del manifesto di carico per il riscontro, può essere utile per la gestione operativa e per la tutela delle entrate, ma non può prevalere sul dettato del diritto unionale quando quest'ultimo richiede procedure specifiche di comunicazione e appuramento.
- Se le merci sono sottratte alla vigilanza doganale, occorre valutare separatamente la responsabilità del titolare del regime e l'effetto probatorio degli scambi informatici; la semplice mancata presenza nel manifesto non determina automaticamente l'appuramento negativo senza le comunicazioni previste.
- In contenziosi simili, la documentazione prodotta deve dimostrare o la comunicazione formale degli esiti di controllo all'ufficio di partenza, oppure le prove alternative previste dal regolamento; altrimenti la contestazione del recupero fiscale può essere fondata.
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